ELEZIONI RSU 2007-ISTRUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI - COMPETENZE - STRATEGIE

Napoli -

RSU 2007

Istruzioni per l’uso

LE LOTTE DI OGGI,

I DIRITTI DI DOMANI

a cura delle RdB Pubblico Impiego

Confederazione Unitaria di Base

Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA

centralino 06.762821 - fax 06.7628233

www.rdbcub.it - www.rsu.rdbcub.it

 

19-22 NOVEMBRE 2007

ELEZIONI RSU NEL PUBBLICO IMPIEGO

Il rinnovo delle RSU che ci apprestiamo a compiere attraverso il voto del 19-22 novembre

prossimo rappresenta una straordinaria occasione per l’invio al ceto politico, ai padroni

e ai sindacati concertativi un messaggio forte e chiaro.

L’accelerazione dei processi di smantellamento dei servizi pubblici e delle garanzie sociali

messi in atto dal governo di centro sinistra hanno prodotto lo scollamento tra politica

e lavoratori. Un ceto politico di “sinistra”, sempre più ripiegato sui propri interessi di casta

e attento alla difesa degli interessi dei poteri finanziari e delle imprese, in meno di un

anno e mezzo ha inferto una serie di colpi alle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari

che il precedente governo di centro destra, pur nella sua naturale propensione a questo,

non era riuscito neanche a immaginare.

La Finanziaria 2007 fatta di tagli allo stato sociale (alla sanità, servizi alla persona, ecc)

e regali ai padroni (cuneo fiscale, ecc) per un importo quasi pari alla famigerata Finanziaria

1992 del governo Amato; lo scippo del TFR ai lavoratori del settore privato (solo per

il momento); l’accelerazione di processi di smantellamento della P.A. con chiusura di sedi,

riduzione di posti letto negli ospedali, riduzione di personale in tutte le amministrazioni

con reiterazione del blocco ultradecennale delle assunzioni e aumento dei carichi di lavoro,

stanziamenti per i contratti pubblici insufficienti e che arrivano a contratto ormai scaduto

in cambio di un peggioramento delle condizioni dei lavoratori e la triennalizzazione

del contratto; privatizzazione di acqua, luce, gas, trasporti e municipalizzate regalandole a

finanzieri senza scrupoli con conseguenti e pesantissime ricadute sui cittadini e sui lavoratori;

nessuna risposta sul precariato che pure era stato un cavallo di battaglia elettorale di

questa compagine governativa; una controriforma delle pensioni peggiorativa addirittura

di quella concepita dal ministro leghista Maroni; riduzione degli spazi democratici nei luoghi

di lavoro e nella società per cercare di mantenere la propria posizione a prescindere dal

consenso popolare.

Le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sono una importantissima occasione

per iniziare a riaffermare i diritti dei lavoratori, da troppi anni sacrificati sull’altare

della concertazione, a partire dai luoghi di lavoro.

Si tratta di un’opportunità che dobbiamo saper cogliere, anche per mandare a casa

coloro che in questi tre anni, se pur eletti direttamente dai lavoratori, si sono piegati

alle volontà espresse dagli apparati sindacali di Cgil, Cisl e Uil, approvando spesso

accordi ai danni dei lavoratori.

Cgil, Cisl e Uil hanno finalmente e definitivamente gettato la maschera e, in presenza

del governo “amico”, da una parte si sono fatti carico di accompagnarne le politiche antipopolari

approvando accordi e Memorandum per facilitarne l’applicazione mentre dall’altra

si preparano a gestire come brokers il succulento piatto dei Fondi Pensione cercando di

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

imporre ai lavoratori un’altra, nuova e peggiore stagione di sacrifici, costringendo le stesse

RSU ad una subalternità alle scelte di politica generale che hanno fatto e intendono continuare

a fare.

Con queste elezioni possiamo rompere questa pericolosa spirale che rischia di riportarci

indietro di 50 anni e che ha l’obiettivo di mettere in soffitta il protagonismo di molti lavoratori

impegnati nelle lotte con il sindacalismo di base ma, anzi, rilanciarlo in un settore

strategico quale il Pubblico Impiego oggi al centro dell’attacco di governo, confindustria

e sindacati concertativi.

La RdB Pubblico Impiego è l’unica alternativa sindacale per chi ritiene necessario voltare

pagina e ridare così una prospettiva di miglioramento delle condizioni generali del

mondo del lavoro. L’unica organizzazione sindacale a mettere in campo una vera opposizione

al governo Prodi con lo sciopero generale contro la finanziaria, gli scioperi nazionali

nel Pubblico Impiego a ottobre 2006 e a marzo 2007 (con la grandiosa manifestazione a

Roma) contro lo smantellamento della P.A. e per i contratti, le lotte per la stabilizzazione

dei precari della P.A. che hanno prodotto l’inserimento in Finanziaria delle norme che

aprono la strada per l’assunzione a tempo indeterminato e, con le battaglie all’Aran, un accordo

che, seppure in modo parziale, riconosce per la prima volta ai precari il diritto di voto

alle prossime elezioni RSU.

E’ nell’interesse generale dei lavoratori la presentazione e l’affermazione delle liste

RdB Pubblico Impiego in quanto significa confermare, rafforzare ed imporre la strada da

noi percorsa in questi anni: l’indipendenza del sindacato dal quadro politico nell’interesse

generale dei lavoratori.

Proprio oggi che il legame fatale di Cgil, Cisl, Uil e cosiddetti “autonomi” con le forze

politiche e il governo palesa tutte le sue nefaste conseguenze, l’aver messo al centro della

propria pratica sindacale l’interesse del mondo del lavoro rappresenta un aspetto costitutivo

della nostra stessa identità.

Un patrimonio sindacale da rilanciare in questo appuntamento elettorale con l’appoggio

ai candidati RSU nelle liste RdB Pubblico Impiego.

Per queste ragioni l’appuntamento elettorale di novembre è anche un’opportunità di affermazione

delle politiche sindacali conflittuali contro qualsiasi ipotesi neoconcertativa

che di sindacale ormai non ha più nulla.

L’appuntamento elettorale, oltre ad avere il compito di rinnovare i delegati all’interno

delle RSU, deve affermare concretamente la rottura dei lavoratori con pratiche di subordinazione

politica e rilanciare oggi, sul piano del conflitto, una rinnovata stagione di lotte

per i diritti di domani.

Roma, agosto 2007

Federazione RdB Pubblico Impiego

Confederazione Unitaria di Base

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

QUESTO OPUSCOLO

Eccoci di nuovo all’appuntamento elettorale delle RSU nel Pubblico Impiego; come

ogni volta, fin dalle prime elezioni del 1998, RdB Pubblico Impiego pubblica l’opuscolo

“RSU Istruzioni per l’uso” con l’intento di fornire a tutti i lavoratori gli strumenti di conoscenza

e le indicazioni operative per affrontare in maniera adeguata la scadenza elettorale.

Dal primo opuscolo tipo ciclostile siamo passati a pubblicazioni via via più corpose e

ricche di contenuti che, anche se la normativa è sostanzialmente la stessa, sono ogni volta

integrate delle piccole e grandi modifiche intervenute nel corso degli anni.

Ci preme segnalare quest’anno:

- la modifica dell’art.3 del regolamento elettorale che allarga il voto a una parte di lavoratori

finora esclusi e di cui trattiamo nella sezione “RSU e PRECARI”;

- la modifica dei modelli per renderli ancora più adeguati alle esigenze delle strutture;

- il compendio di “chiarimenti e raccomandazioni” fatto dall’A.ra.n.

L’opuscolo è diviso in due parti:

- la prima contiene le istruzioni operative per affrontare tutti gli adempimenti necessari

e i modelli di lettere e comunicazioni;

- la seconda contiene la normativa, gli accordi e le circolari sulla costituzione delle RSU

e sullo svolgimento delle elezioni.

A supporto ulteriore, dalle scorse elezioni del 2004 abbiamo attivato il sito Internet dedicato

alle RSU in cui troverete tutti gli aggiornamenti che saranno disponibili, le notizie

e una sezione dedicata ai quesiti e alla risoluzione di problemi che potrete incontrare nelle

operazioni elettorali.

Inoltre dal sito potete scaricare, oltre a questo opuscolo, gli stessi modelli, ma in pdf e

in formato A4, pronti per essere stampati ed utilizzati.

L’invito è quindi a collegarsi al sito www.rsu.rdbcub.it

In rete:

www.rdbcub.it il portale delle RdB CUB

www.rsu.rdbcub.it il sito delle RdB Pubblico Impiego sulle Elezioni RSU

www.aranagenzia.it sito dell’Aran; nella sezione “Relazioni sindacali” i documenti

RSU.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

 

CONTENUTI

PARTE PRIMA: Istruzioni per l’uso

RdB Pubblico Impiego, una categoria unica ............................................. pag. 9

Calendario delle procedure elettorali ......................................................... pag. 9

Calendario e adempimenti per le strutture RdB Pubblico Impiego ....... pag. 10

Modelli

Mod.00 – accettazione candidatura ........................................................................... pag. 16

Mod.01:

Mod.01 – presentazione lista – cand 1

(prima pagina lista con 10 spazi per candidati) ............................................ pag. 17

Mod.01 – presentazione lista – cand 2

(seconda pagina lista con ulteriori spazi per candidati) ............................... pag. 18

Mod.01 – presentazione lista – sottoscr 1

(pagina lista per raccolta firme sottoscrittori) ................................................ pag. 19

Mod.02 – accettazione nomina a membro RdB della Commissione elettorale .......... pag. 20

Mod.03 – nomina del membro RdB della Commissione elettorale ............................ pag. 21

Mod.04 – delega a presentare la lista RdB ................................................................ pag. 22

Mod.05 – designazione degli scrutatori ..................................................................... pag. 23

Mod.06 – lettera per la conservazione dell’urna elettorale ....................................... pag. 24

Mod.07 – scheda per seguire lo spoglio elettorale .................................................... pag. 25

Mod.08 – trasmissione risultati elettorali alla Fed.Nazionale RdB .......................... pag. 26

Mod.09 – ricorso alla Commissione elettorale .......................................................... pag. 27

Mod.10 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente RdB .......... pag. 28

Mod.11 – attestazione che RdB Pubblico Impiego aderisce a RdB CUB .................. pag. 29

PARTE SECONDA: Normativa

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle

rappresentanze unitarie del personale dei comparti.

Tempistica delle procedure elettorali.

sottoscritto il 28 giugno 2007 ......................................................................... pag. 31

Articoli 42 e 43 del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001 ..................................... pag. 34

Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali

unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la

definizione del relativo regolamento elettorale.

sottoscritto il 7 agosto 1998 ........................................................................... pag. 37

Parte Prima .................................................................................................... pag. 38

Parte Seconda – REGOLAMENTO ELETTORALE ....................................... pag. 42

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

Accordi integrativi di comparto:

Comparto Regioni e Autonomie locali del 22 ottobre 1998 .......................... pag. 47

Comparto Servizio Sanitario nazionale del 16 ottobre 1998 ......................... pag. 48

Comparto Ministeri del 3 novembre 1998 ..................................................... pag. 49

Comparto Agenzie fiscali e Pres. del Cons. dei Min. del 26 settembre 2001 ... pag. 51

Comparto Enti Pubblici non economici del 3 novembre 1998 ...................... pag. 51

RSU e PRECARI ............................................................................................. pag. 55

Accordo del 23 luglio 2007, modifica art.3 del Regolamento elettorale .....pag. 56

Chiarimenti e raccomandazioni - Nota dell’ARAN ..................................... pag. 57

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

PARTE PRIMA 9

RdB Pubblico Impiego

una categoria UNICA

Giunti alla quarta esperienza elettorale non dovrebbe più esserci bisogno di ribadire

che per ogni incombenza relativa alle elezioni, a cominciare dalla Lista, bisogna

utilizzare solo ed esclusivamente la dicitura

Purtroppo, anche nella scorsa tornata elettorale del 2004, qualche struttura non ha indicato

in maniera corretta la denominazione; torniamo quindi a sollecitare la massima attenzione

perché l’utilizzo, nelle liste elettorali, di ogni altra differente denominazione farà

perdere dal conteggio nazionale i voti ottenuti.

Calendario delle procedure elettorali

Come stabilito nel protocollo del 28 giugno 2007 le procedure dovranno rispettare il

seguente calendario:

3 ottobre 2007 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura

elettorale

4 ottobre 2007 le amministrazioni rendono disponibile l’elenco generale alfabetico

degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni

sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta

delle firma per la presentazione delle liste

15 ottobre 2007 termine per l’insediamento della Commissione elettorale

18 ottobre 2007 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

23 ottobre 2007 termine per la presentazione delle liste elettorali

12 novembre 2007 affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione

19/22 novembre 2007 VOTAZIONI (chiusura seggi: 22 novembre ore 14)

22 novembre 2007 scrutinio (22 novembre dalle ore 14)

23/27 novembre 2007 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione

28 novembre

3 dicembre 2007 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all’ARAN

RdB Pubblico Impiego

Calendario e adempimenti

per le strutture RdB Pubblico Impiego

Tutti gli organismi e le strutture delle RdB sono impegnati nelle elezioni delle RSU affinché

non solo si presentino liste RdB Pubblico Impiego in tutti i posti di lavoro ove

siamo presenti, ma si solleciti e si dia la possibilità anche a comitati e gruppi di lavoratori

di partecipare alle RSU attraverso liste RdB Pubblico Impiego. Si sollecita quindi

una campagna di propaganda in tutti i posti di lavoro dove ancora non siamo presenti.

1) Da fare subito (al massimo entro settembre):

• Individuazione dei candidati (Mod.00) e formazione della lista RdB Pubblico Impiego

(Mod.01) nella quale, dopo i delegati e gli iscritti RdB, verranno inseriti gli iscritti

ed i lavoratori (anche non iscritti) che vogliono candidarsi; occorre sollecitare questi

ultimi alla partecipazione, garantendo loro la possibilità di candidatura ed autonomia.

È necessario riempire le liste per raggiungere il numero massimo di candidati possibile

o comunque il massimo raggiungibile.

- Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti

della RSU che si elegge: la formula è la seguente nº max candidati = nº

RSU + (1/3 nº RSU); ad esempio se i componenti da eleggere sono 18, il nº max di

candidati sarà 18 + (1/3 di 18) = 18 + 6 = 24.

N.B.: chi si candida non è obbligato a sottoscrivere l’accettazione, ma si consiglia comunque,

ove possibile, di far firmare il candidato nello spazio previsto sul

Mod.01_sottoscr1 onde evitare che una doppia candidatura crei inutili contestazioni.

- Il numero di componenti da eleggere è fissato dall’accordo del 7 agosto 1998, art. 4;

nei comparti dove sono stati sottoscritti accordi integrativi (allegati) il numero dei

componenti da eleggere è stato modificato come riportato nella seguente tabella:

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

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• Raccolta delle firme in calce alla lista RdB Pubblico Impiego (Mod.01 - sottoscr1)

per la successiva presentazione della lista; la raccolta delle firme dei lavoratori è

un momento importante in quanto oltre a consentire la presentazione della lista ci

offre un’occasione in più per parlare con i lavoratori.

- Le firme debbono essere almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni

fino a 2000 dipendenti e all’1% nelle amministrazioni con oltre 2000

dipendenti, fino ad un massimo di 200 firme).

- Una volta calcolato il numero minimo di firme necessarie (in base ai dipendenti

della nostra amministrazione) bisognerà raccoglierne molte di più per scongiurare

che eventuali annullamenti (ricordiamo che la firma su due liste è annullata)

possano impedire la presentazione stessa della lista.

- Non c’è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui anche i candidati

debbono sottoscrivere la lista.

2) Da fare subito (termine massimo 15 ottobre):

Nominare un membro della Commissione elettorale (Mod.03) che dovrà essere un nostro

delegato o un iscritto che non potrà candidarsi (e dovrà sottoscrivere dichiarazione Mod.02).

Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per

gli importanti e delicati compiti che questa svolge:

- è composta da almeno 3 membri designati ciascuno da una delle prime tre oo.ss. presentatrici

di lista, incrementati con quelli designati dalle oo.ss. presentatrici delle liste

successive;

- elegge al suo interno un Presidente (bisogna proporre e sostenere la nomina del nostro

membro a Presidente) e riceve dall’amministrazione, l’elenco nominativo degli

aventi diritto al voto;

- riceve e verifica l’ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi;

- cura l’affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di

seggio e gli scrutatori;

- dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all’amministrazione

e alle oo.ss. presentatrici di lista;

- esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all’amministrazione

che è responsabile della trasmissione all’Aran;

- l’amministrazione ha l’obbligo di consentire ai commissari l’assolvimento dei loro

compiti nell’orario di servizio;

- nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione

elettorale ed il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la

Commissione si può insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.

3) Dal 4 al 23 ottobre

Presentazione della lista elettorale (Modd.01) alla Commissione elettorale cercando,

ove possibile, di presentarla subito affinchè il simbolo sia il primo sulla scheda elettorale

(vale l’ordine di presentazione)..

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

11

- la firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare dal responsabile della

gestione personale o in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;

- il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale

oppure un dipendente delegato dalla RdB; in quest’ultimo caso occorre allegare

la delega (Mod.04); si raccomanda, specie nei posti di lavoro con pochi dipendenti

o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di far presentare la lista a un

dirigente territoriale esterno per evitare incompatibilità (contattare la federazione

territoriale più vicina o la federazione nazionale).

- Attenzione! Nei comparti Sanità, Regioni-Autonomie locali e Università alla lista

(Mod.01) deve essere allegata l’attestazione prevista dalla nota Aran riprodotta

nel Mod. 11.

4) Entro il 17 novembre (48 ore dalle votazioni)

Designazione (nomina) degli scrutatori (Mod.05)

- per gli scrutatori e il presidente di seggio è equiparata a tutti gli effetti in servizio

la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello

successivo alla chiusura del seggio;

Invio all’amministrazione della lettera per la conservazione dell’urna (Mod.06).

5) Prima e durante le votazioni (dal 19 al 22 novembre)

Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare possibili brogli:

- il seggio:

- deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono

essere consegnate al Presidente del seggio;

- rifiutarsi ed impedire lo svolgimento delle votazioni “volanti” con l’urna che si

sposta nei vari uffici, negli atrii, nei corridoi o che il seggio venga insediato in

locali poco visibili e raggiungibili e che non garantiscano la sicurezza;

- accertare che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente di seggio e, nel dubbio,

chiedere la sostituzione delle serrature o l’apposizione di lucchetti nuovi alle

porte;

- chiedere all’amministrazione, obbligata a fornire il materiale, la disponibilità di

nastro carta a colla secca e nastro adesivo da pacchi trasparente con pennarelli indelebili

(tipo marker) per sigillare urna, porte e finestre;

- essere sempre presenti dall’inizio delle operazioni;

- al momento dell’insediamento del seggio si verificheranno gli elenchi del personale

ed il materiale che l’amministrazione deve fornire, si controlleranno i locali,

l’urna e le schede e si attrezzerà il seggio per le votazioni.

- l’urna:

- deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura;

- sigillare tutte le eventuali aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e

l’urna (meglio abbondare) e fissare l’urna al tavolo;

- tra la chiusura del seggio e la riapertura e poi tra la chiusura del seggio e lo scru-

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

12

tinio l’urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell’amministrazione

che deve individuare un funzionario; ogni volta che si chiude il seggio deve essere

sigillata anche la fessura per l’introduzione delle schede con il nastro firmato.

- le schede:

- devono essere fornite dall’amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni

fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati,

mentre nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle

liste e lo spazio per esprimere le preferenze;

- pretendere che la qualità della stampa (o delle fotocopie) sia perfetta e non ci siano

macchie o sbaffi che potrebbero causare contestazioni;

- lo scrutatore RdB deve vistare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede

che verranno utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata per evitare

possibili fotocopie successive;

- le operazioni di voto:

- si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di

situazioni diverse non contemplate occorrerà fare riferimento alla nota Aran di

chiarimenti presente nella seconda parte del presente opuscolo e alle norme generali

sulle elezioni e pertanto sarà bene procurarsi un libretto di istruzioni che

solitamente viene dato ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative;

- durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone e

si evitino momenti di confusione; vengano fatte allontanare persone estranee e

per le quali non c’è giustificazione alla loro presenza;

- gli elettori debbono firmare sull’elenco del personale, presente nel seggio, per attestare

l’avvenuta partecipazione al voto; è bene controllare ogni tanto, e comunque

alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate

(basta contare le schede rimaste).

6) Subito dopo il voto (ore 14 del 19 novembre)

Verificare che il numero dei votanti sia almeno la metà più uno degli aventi diritto

al voto:

- Se non si raggiunge il quorum le elezioni non sono valide (la commissione elettorale

ha l’obbligo di verificare e, in base al raggiungimento del quorum o meno,

autorizzare lo scrutinio); in caso di annullamento le elezioni vanno ripetute entro 30

giorni (vedi regolamento e nota Aran).

Attenzione! Se non si raggiunge il quorum NON SI POSSONO scrutinare (aprire)

le schede

7) Durante lo scrutinio (dalle ore 14 in poi del 19 novembre)

Assicurare in ogni modo la presenza attiva della RdB:

- accertarsi che il numero dei votanti (risulta dall’elenco firmato) corrisponda alle

schede votate e verbalizzare il tutto;

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

13

- lo spoglio è pubblico, ma solo i componenti del seggio effettuano le operazioni;

- accertarsi che nei pressi dell’urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano

persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto. Chiedere

l’allontanamento dall’area di scrutinio di chiunque non faccia parte del seggio,

compresi i componenti della commissione elettorale;

- lo scrutatore RdB deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione

utile per verificare l’apertura delle stesse;

- un delegato RdB o un incaricato di fiducia deve seguire lo spoglio e riportare, a mano

a mano, i risultati utilizzando (facendone copie quanto bastano) il Mod.07;

- alla fine dello spoglio confrontare i risultati rilevati dal delegato RdB con quelli riportati

dal verbale e in caso di incongruenze chiederne la verifica;

- pretendere una copia del verbale oppure farsi vistare dal Presidente di seggio i nostri

risultati rilevati per evitare successive manomissioni del verbale stesso;

8) Al termine dello spoglio

Occorrerà procedere all’assegnazione dei seggi:

- dividendo il numero dei votanti (non degli aventi diritto al voto, ma solo quelli che

si sono recati a votare) per il numero degli RSU da eleggere si ottiene il quorum;

dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum si ottengono i seggi da

assegnare a quella lista; per assegnare eventuali seggi rimanenti si utilizzeranno i resti

ottenuti da ciascuna lista nell’operazione precedente; a tale ripartizione partecipano

anche quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum.

In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti. In casi di parità di

voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze;

in caso di ulteriore parità l’Aran «consiglia» l’attribuzione al candidato

più anziano e, in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del candidato in lista.

Ad esempio:

Essendo stati assegnati 12 seggi (5 + 3 + 4) sui 15 componenti da eleggere, mancano ancora

3 seggi da assegnare alle liste con i maggiori resti (segnati in grassetto nello schema

precedente); si otterrà quindi la seguente situazione definitiva:

Aventi diritto al voto n. 1250 Votanti n. 1140

Componenti RSU da eleggere (seggi) n. 15

QUORUM = Votanti: seggi = 1140: 15 = 76

Lista Voti ottenuti: Quorum= Seggi assegnati+ Resti

A 455 76 5 75

B 280 76 3 52

C 340 76 4 36

D 65 76 0 65

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

14

Nell’esempio il quorum è un numero intero, ma nel caso di un numero con decimali NON

E’ CONSENTITO L’ARROTONDAMENTO ed i conteggi vanno fatti utilizzando anche i

decimali. Vedi anche il paragrafo 12 dell’allegata nota Aran.

- affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca (darne la più ampia

diffusione);

- inviare immediatamente alla federazione nazionale i risultati finali (in caso di più

seggi, collettivamente) con i dati riferiti a tutta l’amministrazione utilizzando il

MOD.RSU 8 (le modalità di invio verranno comunicate tempestivamente).

9) In caso di contestazioni

Ogni episodio venga, innanzi tutto, annotato nel verbale (pretendere l’annotazione di

qualsiasi atto che riteniamo possa non essere regolare, è importante che nel verbale ne

rimanga traccia); subito dopo si verificherà (consultando anche i nostri delegati) ed

eventualmente si provvederà a fare ricorso alla Commissione elettorale utilizzando

il Mod.09:

- il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato entro 5 giorni dall’affissione

dei risultati e la Commissione deve rispondere entro 48 ore;

- qualora l’esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente si provvederà

a fare (entro 10 giorni) nuovo ricorso al Comitato dei garanti utilizzando il

Mod.10;

- Importante! i ricorsi formali non possono esaurire le iniziative che la struttura

RdB locale metterà in atto a seconda della gravità degli episodi contestati;

- ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura RdB locale, gli episodi di irregolarità

vanno segnalati alla Federazione nazionale RdB che provvederà ad ulteriori

ed opportune iniziative, anche di carattere legale.

Lista Seggi assegnati+ Seggi dai resti= Totale Seggi assegnati

A 5 1 6

B 3 1 4

C 4 0 4

D 0 1 1

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

15

Oggetto: Elezioni RSU 2004.

Adesione alla lista RdB Pubblico Impiego e accettazione della candidatura.

La/il sottoscritta/o ........................................................................................................................................

dipendente dell’Amministrazione .................................................................................................................

servizio/ufficio..............................................................................................................................................

indirizzo........................................................................................................................................................

Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base

Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233

www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it

di aderire alla lista elettorale RdB Pubblico Impiego per le elezioni RSU di novembre 2004 ed accettare

la candidatura per la stessa lista.

Luogo e data,...........................................

DICHIARA

in fede

.......................................................................

mod. RSU 00

Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base

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mod. RSU 01 - Presentazione lista candidati/1

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mod. RSU 11

 

PARTE SECONDA

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO

DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE

UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 28 giugno 2007, alle ore 13,00, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

L’ARAN : nella persona del Presidente – Avv. Massimo Massella Ducci Teri Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, CGU, CSE,

RDB CUB, UGL, USAE.

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze

sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell’ Accordo

quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI

PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE

DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

ART. 1 - Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 19 – 22

novembre 2007 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento,

le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti

comparti delle pubbliche amministrazioni:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;

- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;

- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

- Comparto del personale dei Ministeri;

- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;

- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

- Comparto del personale dell’Università.

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31

ART. 2 - Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e

le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7

agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione

delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni

del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007, dovranno produrre formale

adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione

del relativo regolamento elettorale.

ART. 3 - Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie

fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il giorno 1 ottobre 2007, tramite

appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura

delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali

delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione ed inviata

all’Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 8 ottobre 2007.

2. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario

nazionale e dell’Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione

della RSU unica di amministrazione.

3 ottobre 2007 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura

elettorale

4 ottobre 2007 le amministrazioni rendono disponibile l’elenco generale alfabetico

degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni

sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta

delle firma per la presentazione delle liste

15 ottobre 2007 termine per l’insediamento della Commissione elettorale

18 ottobre 2007 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

23 ottobre 2007 termine per la presentazione delle liste elettorali

12 novembre 2007 affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione

19/22 novembre 2007 votazioni (22 novembre fino alle ore 14)

22 novembre 2007 scrutinio (22 novembre dalle ore 14)

23/27 novembre 2007 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione

28 novembre

3 dicembre 2007 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all’ARAN

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32

ART. 4 - Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano,

adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo accordo integrativo del 5 novembre 1998

- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998

- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998

- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998

- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al

momento, le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

ART. 5 - Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l’Aran riassuma in un testo

unitario le numerose note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per

definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

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33

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

(Art. 47 del D.Lgs 29/1993, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs 396/1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste

dalle disposizioni della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando

non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano

o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di

cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 421/1992, osservano le disposizioni seguenti in

materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle

prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni

sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione

dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo

19 e seguenti della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse

spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30

della medesima legge 300/1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche

disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità

di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante

elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni

sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, sono definite la composizione dell’organismo

di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni prevedendo

in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della

prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,

in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti

collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un

proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l’elezione

e il funzionamento dell’organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a

tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto

non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative

fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma

8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di

modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti

organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni

e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze

sindacali aziendali ai fini della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, e

del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo,

stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza

unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle

organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

34

personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle

rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione

collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione

collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti

delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi

criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere

costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente

che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o

strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano

considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali

aziendali ai sensi dell’articolo 19 della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni,

la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata,

in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti

la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina

distinta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli

organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l’istituzione. tenuto conto

della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi

elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze

linguistiche, nell’àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si applica

quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 58/1978, e dal D.Lgs 430/1989.

Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.

(Art. 47-bis del D.Lgs 29/1993, aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs 396/1997, modificato dall’art. 44,

comma 4 del D.Lgs 80/1998 Art. 44 comma 7 del D.Lgs 80/1998, come modificato dall’art. 22,

comma 4 del D.Lgs 387/1998)

1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano

nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal

fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale

delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate

nell’àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti

nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’àmbito

considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni

alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi

del comma 1 siano affiliate.

3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività

accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali

che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento

come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno

il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.

4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi

che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le

pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

35

almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative

ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità

all’articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo

42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall’articolo

50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni

sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti,

hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro

rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della

consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell’area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate

a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’ARAN

non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un

rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza

delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il funzionario

responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure

elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l’ARAN si avvale, sulla base di apposite

convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro,

delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione

delle eventuali controversie è istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che può essere

articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione

collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non

siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore

di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più

della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o

dell’area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora

vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non

rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta

di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a

presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano

separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso

ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge

675/1996, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta

e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge

regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme

di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni

sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali

che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano

e della regione della Val d’Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono

esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

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36

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE

DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO

REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998

Sommario

Art. 1 - Obiettivi e finalità

PARTE PRIMA

Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

Art. 3 - Costituzione delle RSU

Art. 4 - Numero dei componenti

Art. 5 - Compiti e funzioni

Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

Art. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico

Art. 8 - Decisioni

Art. 9 - Incompatibilità

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

Art. 11 - Norma transitoria

Art. 12 - Adempimenti dell’ARAN

Art. 13 - Norma finale

PARTE SECONDA – Regolamento elettorale

Art. 1 - Modalità per indire le elezioni

Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Art. 4 - Presentazione delle liste

Art. 5 - Commissione elettorale

Art. 6 - Compiti e funzioni

Art. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico

Art. 8 - Segretezza del voto

Art. 9 - Schede elettorali

Art. 10 - Preferenze

Art. 11 - Modalità della votazione

Art. 12 - Composizione del Seggio elettorale

Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

Art. 14 - Riconoscimento degli elettori

Art. 15 - Certificazione della votazione

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

Art. 17 - Attribuzione dei seggi

Art. 18 - Modalità per indire le elezioni

Art. 19 - Comitato dei Garanti

Art. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

Allegati

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37

ART. 1 - Obiettivi e finalità

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 3

febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza

sindacale unitaria del personale.

2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione

e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

3. La dizione “amministrazioni, aziende ed enti “ usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono

essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l’art.1 sarà sostituita dal termine

“amministrazioni”. Le “sedi o strutture periferiche” delle medesime individuate dai contratti

collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l’art.1

con la dizione “strutture amministrative interessate”. Le “associazioni sindacali ammesse alle

trattative nazionali ai sensi dell’art.47 bis del d.lgs.29/1993” sono indicate come “associazioni

sindacali rappresentative”.

4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio

1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e

d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U.

n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione “d.lgs.29/1993” è riferita al nuovo testo.

5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.

6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.

7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre

prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come “CCNL quadro del

7 agosto 1998).

PARTE PRIMA

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO

DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito

al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie

nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità

di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle

stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come

livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l’elezione delle

RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto

e aderenti al presente accordo.

3. Nella prima applicazione del presente accordo l’iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente

o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il

30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale

costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste

nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente

nell’intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata,

salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni

di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l’adesione

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38

da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici,

deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione.

Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono

aderire all’accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione.

Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie

allegheranno la formale adesione al presente accordo all’atto della presentazione della lista,

dandone mera comunicazione per conoscenza all’ARAN

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria

rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre

organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di

avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche

sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi

comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia

Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati

alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti

punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti

il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza

per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino

a 15 dipendenti;

b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;

c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure

professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina,

anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero

dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali;

d) l’adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti

nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse

al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge

300/1970.

ART. 3 - Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto

con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una

puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

ART. 4 - Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un

numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente

lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni,

in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti

eccedente i 3000.

ART. 5 - Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denomina-

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

39

te ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle

competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto

possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di

informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art.10 del

d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati

dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo

CCNL. di comparto.

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi retribuiti;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;

c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori;

d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali

previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all’art. 44, comma 1, lett.

f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito,

a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi

e permessi stipulato il 7 agosto 1998

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente.

i seguenti diritti:

a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;

b) diritto ai permessi retribuiti;

c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998

d) diritto ai permessi non retribuiti;

e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario

di lavoro.

f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente

con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente

alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero

superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di

procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione

al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai

lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 8 - Decisioni

1. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni

sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti

collettivi nazionali di comparto.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

40

ART. 9 - Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali

o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono

quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi

momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della

RSU.

ART. 10 - Clausola di salvaguardia

1. Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione

della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della

legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di

tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle

stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano

le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano

le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con

tutte le loro prerogative.

ART. 11 - Norma transitoria

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all’insediamento

dei nuovi organismi.

ART.12 - Adempimenti dell’ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l’ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni

dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di

queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere

possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento

della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere

una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi

delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche

della rilevazione di competenza dell’ARAN.

3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il verbale riassuntivo di cui al

comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente

con nota scritta.

ART. 13 - Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti

si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

41

PARTE SECONDA

Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU

ART.1 - Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al

presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente,

assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date

per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne

danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell’apposito albo dell’Amministrazione,

cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla

RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono

fissati con l’accordo di cui al comma 1. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è

coincidente con l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali

rappresentative nei termini concordati con l’amministrazione a livello locale. Esse restano

in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche

amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto

al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute

entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera

procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 - Elettorato attivo e passivo

(così come modificato dall’Accordo del 23 luglio 2007, vedi “RSU e PRECARI”)

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti

da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare

i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro

è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito

nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano

dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono

altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3 I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio)

e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato

attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti

della RSU, il cui numero rimane invariato.

ART. 4 - Presentazione delle liste

1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella allegate dal n.2 al n.9 al CCNL

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

42

quadro di cui all’art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente

accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché

abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali

di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di

lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni

fino a 2.000 dipendenti e dell’1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore

dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative

del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più

organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino

nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione

elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti

compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del

termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore

interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti

la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del

personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità

delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.

ART. 5 - Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni

sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni

dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all’art. 4, comma 1 presentatrici

di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione

dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli

delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a

tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6 - Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine

cronologico:

- elezione del presidente;

- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;

- ricevimento delle liste elettorali;

- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;

- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;

- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;

- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;

- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

43

- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;

- compilazione dei verbali;

- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali

presentatrici di lista;

- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;

- trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione

all’ARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione

elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’art. 1, almeno otto giorni prima della data

fissata per le elezioni.

ART. 7 - Scrutatori

1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale,

scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono

l’inizio delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente

il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a

tutti gli effetti al servizio prestato.

ART. 8 - Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta

persona.

ART. 9 - Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di

presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e

la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del

voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da

un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi

segni di individuazione.

ART. 10 - Preferenze

1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso

di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due

candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito

spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale

riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore

le liste dovranno essere affisse all’entrata del seggio. L’indicazione di più preferenze date

a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato

espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di

candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera

valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

44

ART. 11 - Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Amministrazione

interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.

2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno

essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche

per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità

delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante

comunicazione nell’albo di cui all’art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8

giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

ART. 12 - Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione

elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede

d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

ART. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad

una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello

scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto

presso di esso.

ART. 14 - Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale.

In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli

scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni

elettorali.

ART. 15 - Certificazione della votazione

1. Nell’elenco di cui all’art.13, comma 2, a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore

stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni

elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l’accordo

dell’art. 1, comma 1, del presente regolamento.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio

stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente

al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà

alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto

e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare

in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo

la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale

e l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale

dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 12 - parte I del presente accordo.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

45

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un

delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17 - Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti

dalle singole liste concorrenti.

2. Nell’àmbito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti

di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine

all’interno della lista.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il

quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente

fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 - Ricorsi alla commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei

seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da

tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati

ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la

Commissione ne da atto nel verbale.

3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame

entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante

delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal

compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi

dall’art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19 - Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito

comitato dei garanti.

2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle

associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell’amministrazione

dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell’ULPMO o da un suo delegato.

3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio

e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all’ARAN a cura della Amministrazione ai

fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all’accertamento della rappresentatività delle

organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.

2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l’accertamento della rappresentatività

nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni

di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non

alle singole sigle che la compongono.

ALLEGATI

(omissis)

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

46

ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI

E DELLE AUTONOMIE LOCALI

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998

PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE

DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE

DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE (22 ottobre 1998).

- -5Premesso che in data 7.8.1998 é stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze

sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per

la definizione dei relativo regolamento elettorale;

- -5che con il citato CCNL si è attuato l’art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive

modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza

sindacale unitaria del personale;

- -5considerato che l’art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o

integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

- -5che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa

del 26.5.1994;

- -5al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto

alla rappresentanza sindacale,

si conviene

di integrare e modificare l’accordo quadro come di seguito.

1. Numero dei componenti

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;

- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate

e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato

ed articolato nel modo seguente:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;

- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;

- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;

- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti

superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati

sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione,

in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti

eccedente i 3.000.

2. Calendario delle votazioni

Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio

alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato,

quanto previsto dall’art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

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47

COMPARTO DEL PERSONALE

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO QUADRO DEL

7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA

DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE (16 ottobre 1998).

Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze

sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione

del relativo regolamento elettorale;

preso atto che con il citato CCNL si è attuato l’art.47 del decreto legislativo n.29\1993, così come

modificato dall’art.6 del decreto legislativo n.396\1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento

degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

considerato che l’art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di modificare

o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

- al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto

alla rappresentanza sindacale

si conviene

di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito:

1. È prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.

2. All’art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:

a) - nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità

- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate

e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato

ed articolato nel modo seguente:

- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità

- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità

- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità

- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

È confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall’art.4 lett. b) e c) del Contratto Collettivo

Quadro.

3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il

25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3,

parte II del CCNL quadro.

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COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI

INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998

PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE

DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE

DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE. (22 ottobre 1998).

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento degli

organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d. lgs. n.

29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la costituzione

delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni

e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

considerato che l’art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all’Accordo

stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria

affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative,

integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d’intesa

del 12 maggio 1994;

tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;

considerato peraltro che l’Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi

previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all’esigenza

di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto

alla rappresentanza sindacale;

tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL

relativo al quadriennio 1998-2001.

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU

a) Le RSU sono costituite nell’àmbito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria

struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come

sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero

Uffici centrali di livello di Dirigente generale);

b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza

unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi

di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini

dell’espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico àmbito territoriale del collegio

elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).

3. Numero dei componenti

a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione

delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;

- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.

- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b) Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200,

sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c)

dell’Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

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49

4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998,

fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dell’Accordo

quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

5. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti

superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni

sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l’elenco delle sedi

presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno

inviati all’ARAN.

6. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino,

le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche

organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati

assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordano di dichiarare che:

1) nel punto 1 del presente Accordo, per “ sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono

quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi,

come sedi di contrattazione decentrata;

2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa,

le R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6,

anche successivamente, dove si individueranno, in base alle nuova struttura contrattuale, le sedi

di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione

del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte

dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono

sull’opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del

tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.

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COMPARTO AGENZIE FISCALI

E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ELEZIONI DELLE RSU NEI COMPARTI DELLE

AGENZIE FISCALI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (26 settembre

2001).

Il giorno 26 settembre 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l’incontro tra l’Aran e le Confederazioni

sindacali CGIL, CISL; UIL; CISAL; CONFSAL; RDB CUB.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo d’intesa:

ART. 1 - Articolo unico

1. Le parti, preso atto che sino al termine della presente stagione contrattuale 1998-2001 al personale

dei comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – individuati

con il CCNQ del 9 agosto 2000 – si applicano tuttora i CCNL stipulati il 19 febbraio 1999,

21 febbraio e 16 maggio 2001 per il comparto Ministeri, concordano che anche ai fini delle elezioni

delle RSU – indette per il 19-22 novembre 2001 – nei medesimi comparti trovino applicazione

le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri stipulato il 3

novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 15 dicembre 1998, n.292.

COMPARTO DEL PERSONALE

DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998

PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE

DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE

DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE (3 novembre 1998).

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento

degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d.

lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per

la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche

Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

- considerato che l’art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare

all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni

sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni

sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente

elencati al successivo comma 5;

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

51

- tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di

assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza

sindacale;

- considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL

relativo al Quadriennio 1998 - 2001,

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU

Le RSU sono costituite, nell’àmbito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate

come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico

organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle

sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette

articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di

posto di lavoro;

c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite

negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi,

come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini

dell’espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico àmbito territoriale del collegio

elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

3. Numero dei componenti

a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di

costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

- 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti

sino a 50;

- 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti

da 51 a 100;

- 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti

da 101 a 200.

b. Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche

tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione

collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative

sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo

e terzo allinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se

essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento

una rappresentanza nell’organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente

alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei

componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.

c. Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei

diritti di elettorato attivo e passivo.

d. Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti

superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c), dell’Accordo

quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU

delle specifiche tipologie professionali.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

52

4. Dipendenti operanti presso sedi estere

I dipendenti di ruolo dell’ICE e dell’ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi

nell’area di applicazione del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano

alle votazioni per la RSU dell’unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente.

A tal fine è costituito apposito seggio presso l’Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede

di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l’esito dello scrutinio stesso

alla Commissione elettorale di riferimento.

5. Inizio e termine delle operazioni elettorali

Le votazioni hanno inizio alle ore 12,00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998,

fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, dell’Accordo

quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

6. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) stabiliranno, previo

confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l’elenco delle sedi presso

le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato

all’ARAN.

7. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti

convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative

derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi

attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordemente dichiarano che:

1) nel punto 1 del presente Accordo, per “sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono

quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi

di contrattazione decentrata;

2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa,

le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal

punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base

alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere

nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in

sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto

1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di un riesame

della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale

relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

53

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

54

RSU e PRECARI

Le battaglie che RdB ha condotto, fin dal primo accordo sulle RSU del 1998, a sostegno del diritto

a votare e ad essere votati per tutti i lavoratori precari, hanno dato un primo, parziale, risultato.

Con l’accordo del 23 luglio scorso le controparti hanno dovuto prendere atto che la questione

dei diritti dei lavoratori precari è ormai ineludibile; abbiamo determinato, al tavolo dell’Aran, una

prima apertura che permetterà a una parte dei precari di votare alle RSU ed essere eletti: si tratta dei

contratti a tempo determinato in regime di proroga e stabilizzazione.

Ribadiamo che questo accordo non soddisfa le esigenze di tutti i lavoratori precari – e per questo

non l’abbiamo sottoscritto – escludendo ancora i LSU, CoCoPro, interinali, ecc.

In generale possiamo dire che voteranno coloro che hanno un contratto a tempo determinato

(T.D.), che hanno i requisiti previsti dal comma 519 e che sono ufficialmente inseriti nelle procedure

di stabilizzazione e/o che hanno il contratto prorogato ai sensi di legge.

In particolare:

1. i T.D. dei settori verticali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Parastato, Ricerca, Presidenza del Consiglio

dei Ministri) che hanno i requisiti previsti dal comma 519 della legge finanziaria 2007, ai

quali la legge proroga il contratto automaticamente fino all’avvenuta stabilizzazione. L’eventuale

inserimento nelle procedure di stabilizzazione, in questo caso, è una condizione aggiuntiva

e non indispensabile.

REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 519:

a) I precari in servizio al 1° gennaio 2007, a tempo determinato da almeno tre anni, anche non

continuativi, maturati alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

b) I precari in servizio al 1° gennaio 2007 e che conseguono i tre anni di anzianità in virtù di

contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2007.

2. i T.D. dei settori orizzontali (Sanità, Enti Locali, Università), nei quali la proroga non è automatica,

per poter accedere al diritto di voto devono essere stati inclusi nei processi di stabilizzazione

attraverso un atto formale dell’Amministrazione o aver avuto il contratto prorogato

sempre attraverso un atto formale dell’Amministrazione. Tale atto formale non è stato meglio

definito all’Aran; riteniamo che qualsiasi atto formale, anche un accordo tra le parti, è da considerarsi

a norma di legge e pertanto rientra nei casi previsti dall’accordo.

Coloro compresi nelle fattispecie sopra descritte godono anche del diritto all’elettorato

passivo cioè possono essere candidati.

Nella pagina successiva riportiamo il testo dell’Accordo

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

55

IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D’INTEGRAZIONE

DELL’ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL’ACCORDO

COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU

PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il giorno 23 luglio 2007, alle ore 13.45, presso la sede dell’A.Ra.N. ha avuto luogo l’incontro tra

l’A.Ra.N e le Confederazioni sindacali. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata

Ipotesi di accordo d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’accordo collettivo quadro per

la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione

del relativo regolamento elettorale.

ART. 1

1. L’articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione

delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione

del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

“1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli

provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori

ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare

i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro

è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito

nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano

dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono

altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio)

e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato

attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti

della RSU, il cui numero rimane invariato.”

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

56

Chiarimenti e raccomandazioni dell’ARAN

Nota RdB Pubblico Impiego:

Il seguente documento prodotto dall’Aran comprende e assorbe tutte le Note

che la stessa Agenzia ha prodotto durante questi anni in occasione dello

svolgimento delle elezioni RSU intervenendo, di volta in volta, su fatti e quesiti

che non trovavano risposta dalla lettura degli accordi e del regolamento

che rimangono, tuttavia, la fonte regolamentare principale.

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale

delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.)

RINNOVO DELLE RSU. ELEZIONI DEL 19 – 22 NOVEMBRE 2007

Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni

e la trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN

Raccomandazioni alle commissioni elettorali.

Roma, 30 luglio 2007 - Prot. 6999

PREMESSA

Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali

rappresentative, con Protocollo sottoscritto il 28 giugno 2007 (di seguito indicato come Protocollo),

hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del

personale dei comparti che, già elette nel 2004, scadono in novembre 2007 (art. 7 Accordo quadro).

Con il citato Protocollo - in corso di pubblicazione nella G.U. - che contiene l’annuncio delle

elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali,

nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni dei

comparti in indirizzo nei giorni 19 - 22 novembre 2007.

Sulla base della concreta esperienza di gestione delle precedenti elezioni, al fine di facilitare le

operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo hanno convenuto sull’opportunità di riassumere,

nel testo che segue, tutte le note inviate in occasione delle passate elezioni, alle quali non si

dovrà più fare riferimento.

La presente nota è, anche, completa di tutta la documentazione necessaria, elencata nel

sommario, della quale si raccomanda l’attenta lettura.

Si chiede, pertanto, alle amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie amministrazioni/

sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni

elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa, informando

che nel sito internet dell’ARAN www.aranagenzia.it, nella Sezione “Relazioni Sindacali” alla

voce “RSU Comparti 2007” è pubblicata tutta la documentazione in formato facilmente scaricabile.

Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie

territoriali.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

57

ELEZIONI DELLE RSU DEL 19 – 22 NOVEMBRE 2007

CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

SOMMARIO:

A) PROTOCOLLO del 28 giugno 2007

B) CHIARIMENTI

1. Tempistica delle procedure elettorali

2. Sede di elezione della RSU

3. Presentazione delle liste elettorali

4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

5. Elettorato passivo

6. Procedura per la presentazione delle liste

7. Elettorato attivo

8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

9. Compiti della Commissione elettorale

10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

12. Riparto e attribuzione dei seggi

13. Compiti delle Amministrazioni

14. Comitato dei garanti

15. Insediamento della RSU

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI

SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN

ALLEGATI (omissis):

1 Protocollo del 28 giugno 2007 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze

unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali.

2 Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale.

3 Accordo integrativo del comparto Sanità (16 ottobre 1998).

4 Accordo integrativo del comparto Regioni-Autonomie locali (22 ottobre 1998).

5 Accordo integrativo del comparto Ministeri (3 novembre 1998).

6 Accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici (3 novembre 1998).

7 Fac-simile del verbale finale (in formato stampabile).

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58

A) PROTOCOLLO DEL 28 GIUGNO 2007

Il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze

unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto in data

28 giugno 2007 (allegato n. 1), in corso di pubblicazione nella G.U., contiene l’annuncio delle

elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le votazioni. Copia dell’annuncio

deve essere affissa all’albo di ciascuna amministrazione.

B) CHIARIMENTI

Ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi

di dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi integrativi

di comparto, che conservano la loro validità e la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale

(allegati da n. 2 a n. 6).

1. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni dei comparti in indirizzo.

Non si deve, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto con il Protocollo le elezioni

sono già state indette e fissata la relativa tempistica, la votazione e lo scrutinio.

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (19 novembre 2007) è utilizzato per l’insediamento del seggio

elettorale (o dei seggi definiti dalle commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali

sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile,

su decisione della commissione elettorale, per le operazioni di voto.

Pertanto, i giorni 19-20-21, nonché il giorno 22 (sino alle ore 14:00) sono dedicati alle votazioni.

E’ compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio

del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, con eccezione

dell’ultimo giorno (22 novembre) in cui la chiusura è già fissata alle ore 14:00, dandone la necessaria

preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione all’albo dell’amministrazione.

Il giorno 22 novembre 2007- dalle ore 14:00 - è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutti le amministrazioni dei comparti in

indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, nella singola amministrazione

non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione, sono ricondotte alla

scadenza generale di novembre 2007. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso

in cui siano state costituite nel novembre 2004 ovvero che siano state elette o rielette anche

in data successiva nel corso del triennio.

2. Sede di elezione della RSU

Il vigente CCNQ di definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 è

stato stipulato l’11 giugno 2007. In esso sono chiaramente indicate le amministrazioni che sono

comprese nei diversi comparti di contrattazione collettiva.

E’ prevista l’elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Regioni e Autonomie locali

- Servizio sanitario nazionale

- Università

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

59

In tali comparti l’elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente

con il collegio elettorale unico.

Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Agenzie fiscali

- Enti pubblici non economici

- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione

- Ministeri

- Presidenza del Consiglio dei Ministri

In tali comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno

procedere, entro il giorno 1 ottobre 2007, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni

sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove

dovranno essere elette le RSU.

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente

nell’accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è superata con la collocazione

dei professionisti nell’area dirigenziale.

Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione

ed inviata all’Aran e alle confederazioni firmatarie del Protocollo di cui al punto

A) entro il giorno 8 ottobre 2007.

L’adempimento è importante anche perché permette all’Aran di dotarsi di una corretta e compiuta

“anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta

dei dati.

Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle

sedi RSU, derivanti dalla recente trasformazione e riordino di alcune amministrazioni, dovrà essere

data tempestiva informazione all’Aran, in tempi utili al regolare svolgimento delle procedure

elettorali. Si rammenta che gli accordi integrativi di comparto (allegati da n. 3 a n. 6) individuano

chiaramente l’ambito di costituzione delle RSU.

3. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e dell’atto costitutivo, alla dichiarazione

di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU

nonché all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e

s.m.i.:

a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nelle tavole allegate all’ipotesi

di CCNQ del 28 giugno 2007 di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio

2006-2007 (leggasi CCNQ nel caso in cui sia stato stipulato);

b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici

del Protocollo di cui alla lettera A) e alle confederazioni firmatarie dell’Accordo

quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative,

le confederazioni devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti

elezioni.

2) devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo

quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

60

all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e

s.m.i., entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007 nel Protocollo di cui al punto A),

tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel

precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente

alle commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello

statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’Aran, che rilascia un attestato

di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto

della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale delle statuto

e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge

ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in

parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne

la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere

presentata all’Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo

caso, quanto indicato al precedente capoverso.

L’Aran pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati

rilasciati gli attestati (sezione “Relazioni sindacali” alla voce “Attestati Aran”). Tale elenco non

è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica solamente

quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui sopra, hanno

scelto di farlo attraverso l’attestato Aran, anziché direttamente alle commissioni elettorali.

4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:

1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito

un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;

2) le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni di più sigle;

3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta “cgil fp e cisl fps” );

4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto

costitutivo;

5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché

le associazioni che non hanno finalità sindacali.

E’ compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione

delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

5. Elettorato passivo

L’elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:

a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);

b) ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro

è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito

nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza

dalla carica di eletto nella RSU.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

61

I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l’elettorato

attivo presso l’amministrazione di assegnazione ma conservano l’elettorato passivo

nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato

e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 3 ottobre 2007 risulti in

servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni

organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell’amministrazione

di provenienza e che quest’ultima sia pubblica e rappresentata dall’Aran. L’eccezione

si giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità

tipica dell’istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola letterale per

cui il personale comandato è escluso dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato

attivo e passivo nell’amministrazione di provenienza.

Dal diritto a candidarsi (elettorato passivo) sono comunque esclusi:

- i presentatori della lista;

- i membri della commissione elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare

espressamente di non candidarsi);

- gli altri dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti indicati nella lett. b) del presente

paragrafo;

- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito

l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni,

in quanto conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco

delle esclusioni.

E’ possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente

si candidi in più liste, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione

delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto,

entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso

dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura, la mancanza

di essa non costituisce motivo di esclusione. La formale accettazione della candidatura è una decisione

discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista, anche se auspicabile

per la trasparenza della candidatura stessa.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione

sindacale nelle cui liste è presentato.

6. Procedura per la presentazione delle liste

L’art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti

necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territorialenazionale)

dell’organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa. In

questo caso la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia

dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

62

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente

dell’amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio

dell’amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi

previsti dalla legge. L’eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale

che assegna, in forma scritta, un termine congruo all’organizzazione interessata perché

provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’amministrazione

interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si

allega fac-simile della dichiarazione dell’amministrazione da apporre sulla lista a corredo della

firma del presentatore della stessa, precisando che l’amministrazione non può, se richiesta,

rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio) ai sensi dell’art. 4, comma 7,

dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

I presentatori di lista garantiscono sull’autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate dal 4 ottobre 2007 al 23 ottobre 2007, ultimo giorno utile.

La commissione elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’amministrazione, l’orario

di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza, orario che coincide

con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’amministrazione sia

chiusa nella giornata del 23 ottobre 2007 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione

elettorale non possa operare (es. festività locale), l’ultimo giorno per la presentazione delle

liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’amministrazione

che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e poi

direttamente alla commissione elettorale non appena insediata. La lista può anche essere inviata per

posta, ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della

stessa. Fa testo il protocollo della commissione elettorale o dell’amministrazione.

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ _________________

in qualità di ________________________________________________________________ ______________________

attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) ___________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il __________________________________________

identificato/a con documento _________________________________________ n. _____________________

(indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente)

rilasciato da ________________________________________ il __________________________________________

HA APPOSTO LA FIRMA IN MIA PRESENZA.

Luogo e Data ________________________________________________________________ ____________________

Timbro Amministrazione Firma

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

63

Per individuare l’ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo

della commissione elettorale o dell’amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente,

l’ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione

esatta. E’ esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non

corrispondenti alla denominazione statutaria.

E’ interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata

correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione

sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista

e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L’ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della commissione elettorale e l’amministrazione

non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti

la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti

il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di

3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti.

Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per

eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’amministrazione

deve darne immediata comunicazione all’Aran.

7. Elettorato attivo

Hanno diritto all’elettorato attivo (diritto di voto):

a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l’amministrazione,

indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione

stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche

di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell’amministrazione di provenienza,

b) i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è,

anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle

procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato

attivo e passivo nell’amministrazione di provenienza.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti indicati nella lett. b) del presente

paragrafo, nonchè quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...

- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;

- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato

conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran (es. dipendenti

a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali,

etc.);

- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;

- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque “atipico”.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

64

I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali

(3 ottobre 2007) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui alle lett. a) e b), hanno

diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il

calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E’ compito della commissione

elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso

le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su

più comuni).

8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali

che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato

o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l’amministrazione in cui si vota.

In presenza di ubicazioni diverse nella amministrazione sede unica di RSU, il componente

della commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata,

purché sia dipendente dell’amministrazione interessata.

Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura

(ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc.) il componente della commissione

elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio

elettorale della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti anche

assunti a tempo determinato.

L’amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti

della commissione elettorale.

I componenti della commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati

allo scopo nelle liste presentate tra l’insediamento e la costituzione formale della commissione

stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la commissione elettorale

deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali

presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno

tre designazioni, sarà cura dell’amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali

che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento

dei tre componenti necessari per l’insediamento. Nelle amministrazioni con un numero

di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i

sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente dell’amministrazione

in cui si vota può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si

estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica

lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia

nominato il componente.

La commissione elettorale deve essere insediata entro il 15 ottobre 2007 e formalmente costituita

entro il 18 ottobre 2007. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza

che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell’Amministrazione,

non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni

con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 15 ottobre,

salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

65

Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell’insediamento, le designazioni

dei componenti sono presentate all’ufficio dell’amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il

compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale

ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.

Con l’avvenuto insediamento della commissione elettorale le liste e tutti gli atti sono consegnati

direttamente a quest’ultima.

Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l’insediamento e la costituzione

della commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche

in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 23

ottobre 2007, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della commissione

elettorale. L’amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi

delle condizioni di insediamento e costituzione della commissione elettorale. Se alla data

del 23 ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l’amministrazione

dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni

per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all’Aran.

Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali

di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della

contrattazione integrativa.

Il mancato insediamento e costituzione della commissione elettorale nei termini previsti dal calendario

non inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l’ultimo

giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle amministrazioni

a negare lo svolgimento delle elezioni nell’ipotesi in cui la costituzione della commissione elettorale

avvenga solo l’ultimo giorno (23ottobre 2007).

Tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali

l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del

lavoro.

I rapporti tra le amministrazioni e i componenti delle commissioni elettorali sono disciplinati,

in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28

ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un

adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere

necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle

Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli

adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.

9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi nel

corso delle procedure elettorali. E’ compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non

regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e

di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell’ordinamento.

Di seguito sono indicati gli adempimenti della commissione elettorale.

1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell’amministrazione,

previo accordo con il dirigente preposto, definisce l’orario di apertura e chiusura

giornaliera dei seggi, fermo rimanendo l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione

già fissato alle ore 14:00, avvertendo con pubblicità nell’albo dell’amministrazione tutti i dipendenti

elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, non può modificare le date di votazione

e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere

tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale ma, contestualmente, non gra-

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

66

vare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad

esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il

proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino alle ore 14:00 del giorno 22 novembre, data e

ora fissate per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale

elettorale.

2) Acquisisce dall’amministrazione l’elenco generale degli elettori.

3) Riceve le liste elettorali.

4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l’ammissibilità.

5) Esamina i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente

alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite

nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente

decidere sull’ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all’individuazione delle tipologie

degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. autocertificazione,

candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l’Aran, intervenire e assumere

orientamenti al proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione

consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo

per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli

relativi a liste presentate con denominazioni – per le organizzazioni sindacali rappresentative

– non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all’ipotesi di

CCNQ del 28 giugno 2007 e – per quelle non rappresentative – rispetto ai propri statuti.

Anche in questi casi deve essere assegnato, con le medesime modalità di cui sopra, un termine

per la regolarizzazione. Le decisioni della commissione elettorale sulle controversie

instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con

tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti

gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione

all’apposito albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni

e comunque dal giorno 12 novembre 2007.

6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell’amministrazione preposto o persona da lui delegata,

i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori, in modo

tale da garantire a tutti l’esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e

il personale in missione. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero

dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare

eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la

contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica

la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori

mediante affissione all’albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per

le votazioni.

7) Predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con

scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati

l’ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento

elettorale.

8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.

9) Predispone l’elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.

10)Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da di-

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67

pendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata

una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

11)Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all’apertura

delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel

collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve

procedere allo scrutinio.

12)Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.

13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle

operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate

tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti

della commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente

la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista

presentata e indicata nella scheda elettorale.

10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Non è consentito l’utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all’Accordo quadro del 7

agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si sottolineano le seguenti avvertenze, tenendo

conto che il verbale è organizzato in cinque parti che devono essere tutte scrupolosamente

compilate:

1 la prima parte riguarda i dati identificativi dell’amministrazione, il comparto di appartenenza

e la data delle elezioni;

2 la seconda parte riguarda i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati

dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale

di validità delle elezioni (quorum).

Sotto la voce “collegio”, è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure

professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni

in oggetto.

Con il termine “collegio” si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono

in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi “staccati”

i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i

due termini coincidono;

3 la terza parte riguarda i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche,

schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;

4 la quarta parte riguarda nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il

numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi assegnati a ciascuna lista;

Il fac-simile del verbale finale, allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente

nota in formato stampabile (allegato n. 7), non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere

omissioni o cancellazioni da parte delle commissioni elettorali perché collegato all’accertamento

della rappresentatività.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

68

5 l’ultima parte del verbale è costituita dallo spazio per la firma da parte della commissione elettorale,

nelle persone del presidente e dei componenti.

La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la

esattezza e la congruità dei dati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);

- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);

- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto

al voto;

- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);

- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede

valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;

- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse

le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati

i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati

della lista stessa);

- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali

presentatrici di lista (non devono essere scritti i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli

delle liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);

- l’indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);

- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione stessa.

La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni

sindacali che hanno presentato le liste, curando l’affissione per 5 giorni all’albo dell’amministrazione

dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati

ricorsi da parte degli interessati, l’assegnazione dei seggi è confermata e la commissione

elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati

sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l’esito

nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato

gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla commissione

elettorale all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste entro 48

ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All’amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme,

anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata dal presidente e da

tutti i componenti della commissione elettorale, per il successivo inoltro all’Aran.

Si sottolinea l’importanza che riveste l’invio all’Aran anche di copia della scheda predisposta

per le votazioni in quanto dalla stessa sono, senza alcun dubbio, rilevabili le esatte denominazioni

delle liste presentate e votate dai lavoratori.

L’invio all’Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell’amministrazione ed inderogabilmente

entro i 5 giorni successivi alla consegna.

E’ compito della commissione elettorale verificare che l’Amministrazione vi abbia provveduto

nei tempi previsti. La trasmissione del verbale all’Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le

modalità indicate al punto E) della presente nota.

La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto

il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi

sono conservati dalla RSU e dall’Amministrazione.

Come previsto dall’art. 16, comma terzo, dell’Accordo del 7 agosto 1998 – parte II Regolamento

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

69

elettorale - il plico (esclusi i verbali) dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi

tra commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno

tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione

elettorale e di un delegato dell’amministrazione (comma quarto del medesimo articolo).

Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito

Comitato dei garanti.

11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero

dei votanti.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto

(elettorato attivo).

La commissione elettorale autorizza l’apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari

seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento

del quorum nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle

operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. In questo caso non è ammessa

la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura

è attivabile nei successivi 90 giorni.

12. Riparto e attribuzione dei seggi

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto

1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto

a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni

sindacali.

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un

numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell’Amministrazione,

secondo la seguente TABELLA:

Nei comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di coma)

tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201

a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);

c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001

dipendenti in poi.

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

1) definizione del quorum

2) ripartizione dei seggi alle liste

3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Esempio: nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti,

il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1];

nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum

è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

70

parto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella

sovrastante.

Diversamente, nei comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali,

Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti

della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.

Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento

all’accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 28 giugno 2007).

Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: “le RSU sono costituite

mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti”,

è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione

ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi

ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1 il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto

1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;

2 il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno

espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3 i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto

(sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine

si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai

candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 124 aventi diritto al e si siano recati a votare

n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il

numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E

QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

71

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui

all’esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei

voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare

gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l’ordine interno della lista. Si rammenta che si

può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti.

Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della

stessa lista.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117

voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666= 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666= 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666= 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666= 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum

e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire,

il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117

voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.

Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum

e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire,

il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.

Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un

numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

72

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti

alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti

alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione

elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la

parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche

l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una

lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione

del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione,

le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non

sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in

questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali,

che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente

compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.

13. Compiti delle amministrazioni

L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle elezioni,

informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più

idonei, dell’importanza delle stesse, e facilitando l’affluenza alle urne mediante una adeguata

organizzazione del lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto

logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente,

con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare

nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito

avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della commissione

e sui relativi adempimenti elettorali.

L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della commissione elettorale che deve individuare

i possibili seggi, sin dal 4 ottobre 2007, giorno successivo all’inizio delle procedure elettorali, deve

consegnare alle organizzazioni sindacali, che ne fanno richiesta, l’elenco alfabetico generale degli

aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch’essi

in ordine alfabetico articolati in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU,

ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente

consegnati – non appena insediata – alla commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

Deve altresì concordare gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata,

con la commissione elettorale, e fornire la propria collaborazione curando tempestivamente

tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell’elenco degli

elettori, la messa a disposizione di:

- locale per la commissione elettorale;

- locali per il voto;

- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne, ...);

- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla commissione elettorale;

- stampa delle liste dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi;

- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;

- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione

(casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi

con l’UTG).

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

73

L’amministrazione ha l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento

dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.

Al proposito si evidenzia che i componenti delle commissioni elettorali, gli scrutatori e presidenti

di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio (cfr. § 8).

L’amministrazione deve trasmettere all’Aran il verbale riassuntivo, nonché copia della

scheda predisposta per le votazioni, entro 5 giorni dalla loro consegna da parte della commissione

elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l’invio indicate al punto E)

della presente nota.

14. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all’apposito

Comitato dei garanti previsto dall’art. 19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni

sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno nominato dall’amministrazione in cui si

è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo

delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

In ordine al componente sindacale la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate

al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste

elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di

cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito

evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali

devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente

ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui

una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato

dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni

interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla commissione elettorale interessi

tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una

o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è

composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU

di cui trattasi.

Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si fa presente che il disposto del secondo

comma dell’art. 19 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato

dei garanti partecipi un rappresentante dell’Aran.

Le amministrazioni devono designare, sin dall’insediamento della commissione elettorale, il

funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione

elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua costituzione.

Circa la natura dell’attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata

possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento

consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all’Accordo quadro del 7 agosto

1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti

gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni

caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

L’Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l’esame dei ricorsi in attesa di risposta

a quesiti posti all’Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell’Accordo

quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare

le regole generali sull’interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l’estensione analogica

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

74

di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella

normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo

decisione cautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

15. Insediamento della RSU

La commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all’albo

dell’Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48

ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma

della proclamazione degli eletti. L’insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione

degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’amministrazione o da

parte delle organizzazioni sindacali (cfr. § 9). Dalla proclamazione degli eletti la RSU può, quindi,

legittimamente operare.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice del lavoro, nelle more del pronunciamento,

la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri

con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della presente nota alle commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni

sindacali presentatrici di lista, l’Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale,

si augura di raggiungere l’obiettivo della massima regolarità delle elezioni e che la documentazione

che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo

agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di

rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento della rappresentatività. Allo scopo

si formulano le seguenti raccomandazioni:

a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all’Accordo quadro del 7

agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile di variazioni

b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni

c) la commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura

che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale

d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti

alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.

Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l’esattezza

di tale adempimento, a norma dell’art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni

dovranno essere effettuate ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento elettorale che

prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell’arco dei cinque giorni

di affissione dei risultati (vedi lett. B § 9);

e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a

quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, l’Aran non potrà

procedere ad alcuna correzione d’ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente

imprecisi;

f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all’Aran dovranno es-

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

75

sere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dall’apposito Comitato paritetico

previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito, in via generale per tutti i

comparti, dal citato Comitato paritetico, da ultimo nella seduta del 18 ottobre 2005, stabilisce,

anche, che le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell’attribuzione dei voti

per la rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:

- mediante l’invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta

dalla commissione elettorale;

- ove la commissione elettorale non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma

di legge dall’Amministrazione attestante la denominazione della lista originaria presentata

dal sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima

Amministrazione. La certificazione dovrà essere corredata della scheda elettorale.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione

dell’errore materiale venga effettuata dal solo presidente della commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali

delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la

mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento

elettorale di cui all’Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe

impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti

nelle sedi di lavoro dove si è verificato l’errore.

Si evidenzia nuovamente, infine, che ai sensi dell’art. 6, parte II dell’Accordo del 7 agosto

1998, la commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle

operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla amministrazione, la quale

deve debitamente conservarli (cfr. §10).

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L’Aran ha il compito di fornire alle amministrazioni la propria assistenza sui contratti stipulati

e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio

sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l’Aran

risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente

nuove e non già trattate nella presente nota.

In ogni caso, l’Aran non risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie

di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

L’Aran non darà riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti

posti sia dalle commissioni elettorali che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni

sindacali che ne hanno designato i componenti, che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall’Aran,

e contrastante con le norme contenute nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, negli

Accordi integrativi di comparto e con la presente nota di chiarimenti, non dovrà essere presa

in considerazione.

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN

Si significa, innanzitutto, la necessità e l’importanza di una piena collaborazione da parte delle

amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tem-

RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso

76

pestività nell’invio dei verbali elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con

i dati associativi relativi al 31 dicembre 2006 e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà

essere portata a termine dall’Aran entro i tempi utili per poter consentire all’Agenzia stessa, previa

certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall’art. 43 del D.Lgs.

165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative

nazionali per il biennio economico 2008-2009, che decorre dall’1 gennaio 2008.

Non sfugge, pertanto, per l’esiguità dei tempi a disposizione, l’importanza della collaborazione

di codeste amministrazioni nell’invio tempestivo dei verbali elettorali (corredati dalla copia

della scheda elettorale) che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti

indicazioni:

a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato

all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di variazioni

da parte delle commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr.

§ 10 e lettera C).

b) La commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, il

verbale finale in originale o copia conforme all’ amministrazione per il suo successivo inoltro

all’Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti

della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto.

c) L’invio all’Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell’amministrazione entro i 5 giorni

successivi alla consegna (cfr. § 10 e 13).

d) L’Aran non prenderà in considerazione invii che abbiano diversa provenienza, anche se da parte

dalle Commissioni elettorali.

e) La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta

di ritorno (RRR) all’indirizzo:

ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA

Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio

che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran non ne terrà conto, considerandolo

come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.

f) La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente o dal responsabile

del servizio preposto su carta intestata dell’amministrazione, per individuarne con

certezza il mittente, contenente l’indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali

per cinque giorni e la eventuale pendenza di ricorsi alla commissione elettorale.

Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione,

e sarà cura dell’amministrazione comunicare, con nota successiva, l’esito degli stessi.

Il verbale elettorale dovrà essere nuovamente inviato nel solo caso in cui, per effetto dell’esito

dei ricorsi, siano intervenute modifiche. In quest’ultimo caso l’amministrazione deve inviare il

nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da parte della commissione elettorale.

g) Il verbale elettorale che l’amministrazione trasmette all’Aran deve essere la copia originale

consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia autenticata dello

stesso) o una copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto l’originale. L’amministrazione

avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti

i componenti della commissione elettorale.

h) Al verbale elettorale deve essere allegata la copia della scheda predisposta e utilizzata per il

voto, siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale. Dalla scheda

elettorale sono chiaramente individuabili le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici

di lista votate dai lavoratori.

Si raccomanda a tutte le amministrazioni di dare tempestiva comunicazione all’Aran nel caso

in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la

rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione.

Si confida, pertanto, nella più ampia collaborazione, ribadendo che la raccolta dei dati elettorali

deve essere effettuata in tempi utili all’accertamento della rappresentatività per il biennio

2008-2009, che decorre dall’1 gennaio 2008.