ELEZIONI RSU 2007-ISTRUZIONI PER L'USO
INFORMAZIONI - COMPETENZE - STRATEGIE
RSU 2007
Istruzioni per l’uso
LE LOTTE DI OGGI,
I DIRITTI DI DOMANI
a cura delle RdB Pubblico Impiego
Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA
centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - www.rsu.rdbcub.it
19-22 NOVEMBRE 2007
ELEZIONI RSU NEL PUBBLICO IMPIEGO
Il rinnovo delle RSU che ci apprestiamo a compiere attraverso il voto del 19-22 novembre
prossimo rappresenta una straordinaria occasione per l’invio al ceto politico, ai padroni
e ai sindacati concertativi un messaggio forte e chiaro.
L’accelerazione dei processi di smantellamento dei servizi pubblici e delle garanzie sociali
messi in atto dal governo di centro sinistra hanno prodotto lo scollamento tra politica
e lavoratori. Un ceto politico di “sinistra”, sempre più ripiegato sui propri interessi di casta
e attento alla difesa degli interessi dei poteri finanziari e delle imprese, in meno di un
anno e mezzo ha inferto una serie di colpi alle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari
che il precedente governo di centro destra, pur nella sua naturale propensione a questo,
non era riuscito neanche a immaginare.
La Finanziaria 2007 fatta di tagli allo stato sociale (alla sanità, servizi alla persona, ecc)
e regali ai padroni (cuneo fiscale, ecc) per un importo quasi pari alla famigerata Finanziaria
1992 del governo Amato; lo scippo del TFR ai lavoratori del settore privato (solo per
il momento); l’accelerazione di processi di smantellamento della P.A. con chiusura di sedi,
riduzione di posti letto negli ospedali, riduzione di personale in tutte le amministrazioni
con reiterazione del blocco ultradecennale delle assunzioni e aumento dei carichi di lavoro,
stanziamenti per i contratti pubblici insufficienti e che arrivano a contratto ormai scaduto
in cambio di un peggioramento delle condizioni dei lavoratori e la triennalizzazione
del contratto; privatizzazione di acqua, luce, gas, trasporti e municipalizzate regalandole a
finanzieri senza scrupoli con conseguenti e pesantissime ricadute sui cittadini e sui lavoratori;
nessuna risposta sul precariato che pure era stato un cavallo di battaglia elettorale di
questa compagine governativa; una controriforma delle pensioni peggiorativa addirittura
di quella concepita dal ministro leghista Maroni; riduzione degli spazi democratici nei luoghi
di lavoro e nella società per cercare di mantenere la propria posizione a prescindere dal
consenso popolare.
Le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sono una importantissima occasione
per iniziare a riaffermare i diritti dei lavoratori, da troppi anni sacrificati sull’altare
della concertazione, a partire dai luoghi di lavoro.
Si tratta di un’opportunità che dobbiamo saper cogliere, anche per mandare a casa
coloro che in questi tre anni, se pur eletti direttamente dai lavoratori, si sono piegati
alle volontà espresse dagli apparati sindacali di Cgil, Cisl e Uil, approvando spesso
accordi ai danni dei lavoratori.
Cgil, Cisl e Uil hanno finalmente e definitivamente gettato la maschera e, in presenza
del governo “amico”, da una parte si sono fatti carico di accompagnarne le politiche antipopolari
approvando accordi e Memorandum per facilitarne l’applicazione mentre dall’altra
si preparano a gestire come brokers il succulento piatto dei Fondi Pensione cercando di
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
imporre ai lavoratori un’altra, nuova e peggiore stagione di sacrifici, costringendo le stesse
RSU ad una subalternità alle scelte di politica generale che hanno fatto e intendono continuare
a fare.
Con queste elezioni possiamo rompere questa pericolosa spirale che rischia di riportarci
indietro di 50 anni e che ha l’obiettivo di mettere in soffitta il protagonismo di molti lavoratori
impegnati nelle lotte con il sindacalismo di base ma, anzi, rilanciarlo in un settore
strategico quale il Pubblico Impiego oggi al centro dell’attacco di governo, confindustria
e sindacati concertativi.
La RdB Pubblico Impiego è l’unica alternativa sindacale per chi ritiene necessario voltare
pagina e ridare così una prospettiva di miglioramento delle condizioni generali del
mondo del lavoro. L’unica organizzazione sindacale a mettere in campo una vera opposizione
al governo Prodi con lo sciopero generale contro la finanziaria, gli scioperi nazionali
nel Pubblico Impiego a ottobre 2006 e a marzo 2007 (con la grandiosa manifestazione a
Roma) contro lo smantellamento della P.A. e per i contratti, le lotte per la stabilizzazione
dei precari della P.A. che hanno prodotto l’inserimento in Finanziaria delle norme che
aprono la strada per l’assunzione a tempo indeterminato e, con le battaglie all’Aran, un accordo
che, seppure in modo parziale, riconosce per la prima volta ai precari il diritto di voto
alle prossime elezioni RSU.
E’ nell’interesse generale dei lavoratori la presentazione e l’affermazione delle liste
RdB Pubblico Impiego in quanto significa confermare, rafforzare ed imporre la strada da
noi percorsa in questi anni: l’indipendenza del sindacato dal quadro politico nell’interesse
generale dei lavoratori.
Proprio oggi che il legame fatale di Cgil, Cisl, Uil e cosiddetti “autonomi” con le forze
politiche e il governo palesa tutte le sue nefaste conseguenze, l’aver messo al centro della
propria pratica sindacale l’interesse del mondo del lavoro rappresenta un aspetto costitutivo
della nostra stessa identità.
Un patrimonio sindacale da rilanciare in questo appuntamento elettorale con l’appoggio
ai candidati RSU nelle liste RdB Pubblico Impiego.
Per queste ragioni l’appuntamento elettorale di novembre è anche un’opportunità di affermazione
delle politiche sindacali conflittuali contro qualsiasi ipotesi neoconcertativa
che di sindacale ormai non ha più nulla.
L’appuntamento elettorale, oltre ad avere il compito di rinnovare i delegati all’interno
delle RSU, deve affermare concretamente la rottura dei lavoratori con pratiche di subordinazione
politica e rilanciare oggi, sul piano del conflitto, una rinnovata stagione di lotte
per i diritti di domani.
Roma, agosto 2007
Federazione RdB Pubblico Impiego
Confederazione Unitaria di Base
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
QUESTO OPUSCOLO
Eccoci di nuovo all’appuntamento elettorale delle RSU nel Pubblico Impiego; come
ogni volta, fin dalle prime elezioni del 1998, RdB Pubblico Impiego pubblica l’opuscolo
“RSU Istruzioni per l’uso” con l’intento di fornire a tutti i lavoratori gli strumenti di conoscenza
e le indicazioni operative per affrontare in maniera adeguata la scadenza elettorale.
Dal primo opuscolo tipo ciclostile siamo passati a pubblicazioni via via più corpose e
ricche di contenuti che, anche se la normativa è sostanzialmente la stessa, sono ogni volta
integrate delle piccole e grandi modifiche intervenute nel corso degli anni.
Ci preme segnalare quest’anno:
- la modifica dell’art.3 del regolamento elettorale che allarga il voto a una parte di lavoratori
finora esclusi e di cui trattiamo nella sezione “RSU e PRECARI”;
- la modifica dei modelli per renderli ancora più adeguati alle esigenze delle strutture;
- il compendio di “chiarimenti e raccomandazioni” fatto dall’A.ra.n.
L’opuscolo è diviso in due parti:
- la prima contiene le istruzioni operative per affrontare tutti gli adempimenti necessari
e i modelli di lettere e comunicazioni;
- la seconda contiene la normativa, gli accordi e le circolari sulla costituzione delle RSU
e sullo svolgimento delle elezioni.
A supporto ulteriore, dalle scorse elezioni del 2004 abbiamo attivato il sito Internet dedicato
alle RSU in cui troverete tutti gli aggiornamenti che saranno disponibili, le notizie
e una sezione dedicata ai quesiti e alla risoluzione di problemi che potrete incontrare nelle
operazioni elettorali.
Inoltre dal sito potete scaricare, oltre a questo opuscolo, gli stessi modelli, ma in pdf e
in formato A4, pronti per essere stampati ed utilizzati.
L’invito è quindi a collegarsi al sito www.rsu.rdbcub.it
In rete:
www.rdbcub.it il portale delle RdB CUB
www.rsu.rdbcub.it il sito delle RdB Pubblico Impiego sulle Elezioni RSU
www.aranagenzia.it sito dell’Aran; nella sezione “Relazioni sindacali” i documenti
RSU.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
CONTENUTI
PARTE PRIMA: Istruzioni per l’uso
• RdB Pubblico Impiego, una categoria unica ............................................. pag. 9
• Calendario delle procedure elettorali ......................................................... pag. 9
• Calendario e adempimenti per le strutture RdB Pubblico Impiego ....... pag. 10
• Modelli
Mod.00 – accettazione candidatura ........................................................................... pag. 16
Mod.01:
Mod.01 – presentazione lista – cand 1
(prima pagina lista con 10 spazi per candidati) ............................................ pag. 17
Mod.01 – presentazione lista – cand 2
(seconda pagina lista con ulteriori spazi per candidati) ............................... pag. 18
Mod.01 – presentazione lista – sottoscr 1
(pagina lista per raccolta firme sottoscrittori) ................................................ pag. 19
Mod.02 – accettazione nomina a membro RdB della Commissione elettorale .......... pag. 20
Mod.03 – nomina del membro RdB della Commissione elettorale ............................ pag. 21
Mod.04 – delega a presentare la lista RdB ................................................................ pag. 22
Mod.05 – designazione degli scrutatori ..................................................................... pag. 23
Mod.06 – lettera per la conservazione dell’urna elettorale ....................................... pag. 24
Mod.07 – scheda per seguire lo spoglio elettorale .................................................... pag. 25
Mod.08 – trasmissione risultati elettorali alla Fed.Nazionale RdB .......................... pag. 26
Mod.09 – ricorso alla Commissione elettorale .......................................................... pag. 27
Mod.10 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente RdB .......... pag. 28
Mod.11 – attestazione che RdB Pubblico Impiego aderisce a RdB CUB .................. pag. 29
PARTE SECONDA: Normativa
• Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale dei comparti.
Tempistica delle procedure elettorali.
sottoscritto il 28 giugno 2007 ......................................................................... pag. 31
• Articoli 42 e 43 del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001 ..................................... pag. 34
• Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale.
sottoscritto il 7 agosto 1998 ........................................................................... pag. 37
Parte Prima .................................................................................................... pag. 38
Parte Seconda – REGOLAMENTO ELETTORALE ....................................... pag. 42
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
• Accordi integrativi di comparto:
Comparto Regioni e Autonomie locali del 22 ottobre 1998 .......................... pag. 47
Comparto Servizio Sanitario nazionale del 16 ottobre 1998 ......................... pag. 48
Comparto Ministeri del 3 novembre 1998 ..................................................... pag. 49
Comparto Agenzie fiscali e Pres. del Cons. dei Min. del 26 settembre 2001 ... pag. 51
Comparto Enti Pubblici non economici del 3 novembre 1998 ...................... pag. 51
• RSU e PRECARI ............................................................................................. pag. 55
• Accordo del 23 luglio 2007, modifica art.3 del Regolamento elettorale .....pag. 56
• Chiarimenti e raccomandazioni - Nota dell’ARAN ..................................... pag. 57
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
PARTE PRIMA 9
RdB Pubblico Impiego
una categoria UNICA
Giunti alla quarta esperienza elettorale non dovrebbe più esserci bisogno di ribadire
che per ogni incombenza relativa alle elezioni, a cominciare dalla Lista, bisogna
utilizzare solo ed esclusivamente la dicitura
Purtroppo, anche nella scorsa tornata elettorale del 2004, qualche struttura non ha indicato
in maniera corretta la denominazione; torniamo quindi a sollecitare la massima attenzione
perché l’utilizzo, nelle liste elettorali, di ogni altra differente denominazione farà
perdere dal conteggio nazionale i voti ottenuti.
Calendario delle procedure elettorali
Come stabilito nel protocollo del 28 giugno 2007 le procedure dovranno rispettare il
seguente calendario:
3 ottobre 2007 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura
elettorale
4 ottobre 2007 le amministrazioni rendono disponibile l’elenco generale alfabetico
degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni
sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta
delle firma per la presentazione delle liste
15 ottobre 2007 termine per l’insediamento della Commissione elettorale
18 ottobre 2007 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
23 ottobre 2007 termine per la presentazione delle liste elettorali
12 novembre 2007 affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione
19/22 novembre 2007 VOTAZIONI (chiusura seggi: 22 novembre ore 14)
22 novembre 2007 scrutinio (22 novembre dalle ore 14)
23/27 novembre 2007 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione
28 novembre
3 dicembre 2007 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all’ARAN
RdB Pubblico Impiego
Calendario e adempimenti
per le strutture RdB Pubblico Impiego
Tutti gli organismi e le strutture delle RdB sono impegnati nelle elezioni delle RSU affinché
non solo si presentino liste RdB Pubblico Impiego in tutti i posti di lavoro ove
siamo presenti, ma si solleciti e si dia la possibilità anche a comitati e gruppi di lavoratori
di partecipare alle RSU attraverso liste RdB Pubblico Impiego. Si sollecita quindi
una campagna di propaganda in tutti i posti di lavoro dove ancora non siamo presenti.
1) Da fare subito (al massimo entro settembre):
• Individuazione dei candidati (Mod.00) e formazione della lista RdB Pubblico Impiego
(Mod.01) nella quale, dopo i delegati e gli iscritti RdB, verranno inseriti gli iscritti
ed i lavoratori (anche non iscritti) che vogliono candidarsi; occorre sollecitare questi
ultimi alla partecipazione, garantendo loro la possibilità di candidatura ed autonomia.
È necessario riempire le liste per raggiungere il numero massimo di candidati possibile
o comunque il massimo raggiungibile.
- Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti
della RSU che si elegge: la formula è la seguente nº max candidati = nº
RSU + (1/3 nº RSU); ad esempio se i componenti da eleggere sono 18, il nº max di
candidati sarà 18 + (1/3 di 18) = 18 + 6 = 24.
N.B.: chi si candida non è obbligato a sottoscrivere l’accettazione, ma si consiglia comunque,
ove possibile, di far firmare il candidato nello spazio previsto sul
Mod.01_sottoscr1 onde evitare che una doppia candidatura crei inutili contestazioni.
- Il numero di componenti da eleggere è fissato dall’accordo del 7 agosto 1998, art. 4;
nei comparti dove sono stati sottoscritti accordi integrativi (allegati) il numero dei
componenti da eleggere è stato modificato come riportato nella seguente tabella:
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
10
• Raccolta delle firme in calce alla lista RdB Pubblico Impiego (Mod.01 - sottoscr1)
per la successiva presentazione della lista; la raccolta delle firme dei lavoratori è
un momento importante in quanto oltre a consentire la presentazione della lista ci
offre un’occasione in più per parlare con i lavoratori.
- Le firme debbono essere almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni
fino a 2000 dipendenti e all’1% nelle amministrazioni con oltre 2000
dipendenti, fino ad un massimo di 200 firme).
- Una volta calcolato il numero minimo di firme necessarie (in base ai dipendenti
della nostra amministrazione) bisognerà raccoglierne molte di più per scongiurare
che eventuali annullamenti (ricordiamo che la firma su due liste è annullata)
possano impedire la presentazione stessa della lista.
- Non c’è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui anche i candidati
debbono sottoscrivere la lista.
2) Da fare subito (termine massimo 15 ottobre):
• Nominare un membro della Commissione elettorale (Mod.03) che dovrà essere un nostro
delegato o un iscritto che non potrà candidarsi (e dovrà sottoscrivere dichiarazione Mod.02).
Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per
gli importanti e delicati compiti che questa svolge:
- è composta da almeno 3 membri designati ciascuno da una delle prime tre oo.ss. presentatrici
di lista, incrementati con quelli designati dalle oo.ss. presentatrici delle liste
successive;
- elegge al suo interno un Presidente (bisogna proporre e sostenere la nomina del nostro
membro a Presidente) e riceve dall’amministrazione, l’elenco nominativo degli
aventi diritto al voto;
- riceve e verifica l’ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi;
- cura l’affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di
seggio e gli scrutatori;
- dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all’amministrazione
e alle oo.ss. presentatrici di lista;
- esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all’amministrazione
che è responsabile della trasmissione all’Aran;
- l’amministrazione ha l’obbligo di consentire ai commissari l’assolvimento dei loro
compiti nell’orario di servizio;
- nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione
elettorale ed il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la
Commissione si può insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.
3) Dal 4 al 23 ottobre
• Presentazione della lista elettorale (Modd.01) alla Commissione elettorale cercando,
ove possibile, di presentarla subito affinchè il simbolo sia il primo sulla scheda elettorale
(vale l’ordine di presentazione)..
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
11
- la firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare dal responsabile della
gestione personale o in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;
- il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale
oppure un dipendente delegato dalla RdB; in quest’ultimo caso occorre allegare
la delega (Mod.04); si raccomanda, specie nei posti di lavoro con pochi dipendenti
o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di far presentare la lista a un
dirigente territoriale esterno per evitare incompatibilità (contattare la federazione
territoriale più vicina o la federazione nazionale).
- Attenzione! Nei comparti Sanità, Regioni-Autonomie locali e Università alla lista
(Mod.01) deve essere allegata l’attestazione prevista dalla nota Aran riprodotta
nel Mod. 11.
4) Entro il 17 novembre (48 ore dalle votazioni)
• Designazione (nomina) degli scrutatori (Mod.05)
- per gli scrutatori e il presidente di seggio è equiparata a tutti gli effetti in servizio
la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello
successivo alla chiusura del seggio;
• Invio all’amministrazione della lettera per la conservazione dell’urna (Mod.06).
5) Prima e durante le votazioni (dal 19 al 22 novembre)
• Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare possibili brogli:
- il seggio:
- deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono
essere consegnate al Presidente del seggio;
- rifiutarsi ed impedire lo svolgimento delle votazioni “volanti” con l’urna che si
sposta nei vari uffici, negli atrii, nei corridoi o che il seggio venga insediato in
locali poco visibili e raggiungibili e che non garantiscano la sicurezza;
- accertare che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente di seggio e, nel dubbio,
chiedere la sostituzione delle serrature o l’apposizione di lucchetti nuovi alle
porte;
- chiedere all’amministrazione, obbligata a fornire il materiale, la disponibilità di
nastro carta a colla secca e nastro adesivo da pacchi trasparente con pennarelli indelebili
(tipo marker) per sigillare urna, porte e finestre;
- essere sempre presenti dall’inizio delle operazioni;
- al momento dell’insediamento del seggio si verificheranno gli elenchi del personale
ed il materiale che l’amministrazione deve fornire, si controlleranno i locali,
l’urna e le schede e si attrezzerà il seggio per le votazioni.
- l’urna:
- deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura;
- sigillare tutte le eventuali aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e
l’urna (meglio abbondare) e fissare l’urna al tavolo;
- tra la chiusura del seggio e la riapertura e poi tra la chiusura del seggio e lo scru-
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
12
tinio l’urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell’amministrazione
che deve individuare un funzionario; ogni volta che si chiude il seggio deve essere
sigillata anche la fessura per l’introduzione delle schede con il nastro firmato.
- le schede:
- devono essere fornite dall’amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni
fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati,
mentre nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle
liste e lo spazio per esprimere le preferenze;
- pretendere che la qualità della stampa (o delle fotocopie) sia perfetta e non ci siano
macchie o sbaffi che potrebbero causare contestazioni;
- lo scrutatore RdB deve vistare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede
che verranno utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata per evitare
possibili fotocopie successive;
- le operazioni di voto:
- si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di
situazioni diverse non contemplate occorrerà fare riferimento alla nota Aran di
chiarimenti presente nella seconda parte del presente opuscolo e alle norme generali
sulle elezioni e pertanto sarà bene procurarsi un libretto di istruzioni che
solitamente viene dato ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative;
- durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone e
si evitino momenti di confusione; vengano fatte allontanare persone estranee e
per le quali non c’è giustificazione alla loro presenza;
- gli elettori debbono firmare sull’elenco del personale, presente nel seggio, per attestare
l’avvenuta partecipazione al voto; è bene controllare ogni tanto, e comunque
alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate
(basta contare le schede rimaste).
6) Subito dopo il voto (ore 14 del 19 novembre)
• Verificare che il numero dei votanti sia almeno la metà più uno degli aventi diritto
al voto:
- Se non si raggiunge il quorum le elezioni non sono valide (la commissione elettorale
ha l’obbligo di verificare e, in base al raggiungimento del quorum o meno,
autorizzare lo scrutinio); in caso di annullamento le elezioni vanno ripetute entro 30
giorni (vedi regolamento e nota Aran).
Attenzione! Se non si raggiunge il quorum NON SI POSSONO scrutinare (aprire)
le schede
7) Durante lo scrutinio (dalle ore 14 in poi del 19 novembre)
• Assicurare in ogni modo la presenza attiva della RdB:
- accertarsi che il numero dei votanti (risulta dall’elenco firmato) corrisponda alle
schede votate e verbalizzare il tutto;
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
13
- lo spoglio è pubblico, ma solo i componenti del seggio effettuano le operazioni;
- accertarsi che nei pressi dell’urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano
persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto. Chiedere
l’allontanamento dall’area di scrutinio di chiunque non faccia parte del seggio,
compresi i componenti della commissione elettorale;
- lo scrutatore RdB deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione
utile per verificare l’apertura delle stesse;
- un delegato RdB o un incaricato di fiducia deve seguire lo spoglio e riportare, a mano
a mano, i risultati utilizzando (facendone copie quanto bastano) il Mod.07;
- alla fine dello spoglio confrontare i risultati rilevati dal delegato RdB con quelli riportati
dal verbale e in caso di incongruenze chiederne la verifica;
- pretendere una copia del verbale oppure farsi vistare dal Presidente di seggio i nostri
risultati rilevati per evitare successive manomissioni del verbale stesso;
8) Al termine dello spoglio
• Occorrerà procedere all’assegnazione dei seggi:
- dividendo il numero dei votanti (non degli aventi diritto al voto, ma solo quelli che
si sono recati a votare) per il numero degli RSU da eleggere si ottiene il quorum;
dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum si ottengono i seggi da
assegnare a quella lista; per assegnare eventuali seggi rimanenti si utilizzeranno i resti
ottenuti da ciascuna lista nell’operazione precedente; a tale ripartizione partecipano
anche quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum.
In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti. In casi di parità di
voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze;
in caso di ulteriore parità l’Aran «consiglia» l’attribuzione al candidato
più anziano e, in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del candidato in lista.
Ad esempio:
Essendo stati assegnati 12 seggi (5 + 3 + 4) sui 15 componenti da eleggere, mancano ancora
3 seggi da assegnare alle liste con i maggiori resti (segnati in grassetto nello schema
precedente); si otterrà quindi la seguente situazione definitiva:
Aventi diritto al voto n. 1250 Votanti n. 1140
Componenti RSU da eleggere (seggi) n. 15
QUORUM = Votanti: seggi = 1140: 15 = 76
Lista Voti ottenuti: Quorum= Seggi assegnati+ Resti
A 455 76 5 75
B 280 76 3 52
C 340 76 4 36
D 65 76 0 65
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
14
Nell’esempio il quorum è un numero intero, ma nel caso di un numero con decimali NON
E’ CONSENTITO L’ARROTONDAMENTO ed i conteggi vanno fatti utilizzando anche i
decimali. Vedi anche il paragrafo 12 dell’allegata nota Aran.
- affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca (darne la più ampia
diffusione);
- inviare immediatamente alla federazione nazionale i risultati finali (in caso di più
seggi, collettivamente) con i dati riferiti a tutta l’amministrazione utilizzando il
MOD.RSU 8 (le modalità di invio verranno comunicate tempestivamente).
9) In caso di contestazioni
• Ogni episodio venga, innanzi tutto, annotato nel verbale (pretendere l’annotazione di
qualsiasi atto che riteniamo possa non essere regolare, è importante che nel verbale ne
rimanga traccia); subito dopo si verificherà (consultando anche i nostri delegati) ed
eventualmente si provvederà a fare ricorso alla Commissione elettorale utilizzando
il Mod.09:
- il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato entro 5 giorni dall’affissione
dei risultati e la Commissione deve rispondere entro 48 ore;
- qualora l’esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente si provvederà
a fare (entro 10 giorni) nuovo ricorso al Comitato dei garanti utilizzando il
Mod.10;
- Importante! i ricorsi formali non possono esaurire le iniziative che la struttura
RdB locale metterà in atto a seconda della gravità degli episodi contestati;
- ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura RdB locale, gli episodi di irregolarità
vanno segnalati alla Federazione nazionale RdB che provvederà ad ulteriori
ed opportune iniziative, anche di carattere legale.
Lista Seggi assegnati+ Seggi dai resti= Totale Seggi assegnati
A 5 1 6
B 3 1 4
C 4 0 4
D 0 1 1
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
15
Oggetto: Elezioni RSU 2004.
Adesione alla lista RdB Pubblico Impiego e accettazione della candidatura.
La/il sottoscritta/o ........................................................................................................................................
dipendente dell’Amministrazione .................................................................................................................
servizio/ufficio..............................................................................................................................................
indirizzo........................................................................................................................................................
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
di aderire alla lista elettorale RdB Pubblico Impiego per le elezioni RSU di novembre 2004 ed accettare
la candidatura per la stessa lista.
Luogo e data,...........................................
DICHIARA
in fede
.......................................................................
mod. RSU 00
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 01 - Presentazione lista candidati/1
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 01 - Presentazione lista candidati/2
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 01 - Presentazione lista sottoscrittori
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 02
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 03
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 04
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 05
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 06
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 07
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 08
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 09
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 10
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233
www.rdbcub.it - e-mail: info@pubblicoimpiego.rdbcub.it
mod. RSU 11
PARTE SECONDA
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO
DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE
UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
In data 28 giugno 2007, alle ore 13,00, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN : nella persona del Presidente – Avv. Massimo Massella Ducci Teri Firmato
e le seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, CGU, CSE,
RDB CUB, UGL, USAE.
La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze
sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell’ Accordo
quadro del 7 agosto 1998.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE
DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
ART. 1 - Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 19 – 22
novembre 2007 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento,
le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti
comparti delle pubbliche amministrazioni:
- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell’Università.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
31
ART. 2 - Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e
le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione
delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni
del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007, dovranno produrre formale
adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione
del relativo regolamento elettorale.
ART. 3 - Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie
fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il giorno 1 ottobre 2007, tramite
appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura
delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali
delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione ed inviata
all’Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 8 ottobre 2007.
2. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale e dell’Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione
della RSU unica di amministrazione.
3 ottobre 2007 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura
elettorale
4 ottobre 2007 le amministrazioni rendono disponibile l’elenco generale alfabetico
degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni
sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta
delle firma per la presentazione delle liste
15 ottobre 2007 termine per l’insediamento della Commissione elettorale
18 ottobre 2007 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
23 ottobre 2007 termine per la presentazione delle liste elettorali
12 novembre 2007 affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione
19/22 novembre 2007 votazioni (22 novembre fino alle ore 14)
22 novembre 2007 scrutinio (22 novembre dalle ore 14)
23/27 novembre 2007 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione
28 novembre
3 dicembre 2007 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all’ARAN
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
32
ART. 4 - Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano,
adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
- Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo accordo integrativo del 5 novembre 1998
- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al
momento, le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.
ART. 5 - Norma finale
1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l’Aran riassuma in un testo
unitario le numerose note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per
definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
33
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
(Art. 47 del D.Lgs 29/1993, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs 396/1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando
non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano
o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 421/1992, osservano le disposizioni seguenti in
materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo
19 e seguenti della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30
della medesima legge 300/1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità
di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante
elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, sono definite la composizione dell’organismo
di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni prevedendo
in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della
prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un
proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l’elezione
e il funzionamento dell’organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto
non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma
8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
34
personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente
che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o
strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell’articolo 19 della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni,
la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata,
in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti
la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina
distinta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli
organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l’istituzione. tenuto conto
della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi
elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell’àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si applica
quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 58/1978, e dal D.Lgs 430/1989.
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
(Art. 47-bis del D.Lgs 29/1993, aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs 396/1997, modificato dall’art. 44,
comma 4 del D.Lgs 80/1998 Art. 44 comma 7 del D.Lgs 80/1998, come modificato dall’art. 22,
comma 4 del D.Lgs 387/1998)
1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano
nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale
delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’àmbito
considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni
alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi
del comma 1 siano affiliate.
3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività
accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali
che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno
il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.
4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi
che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
35
almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità
all’articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo
42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall’articolo
50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell’area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate
a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’ARAN
non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un
rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza
delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure
elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l’ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro,
delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
delle eventuali controversie è istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che può essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non
siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più
della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o
dell’area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora
vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta
di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso
ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
675/1996, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta
e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge
regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme
di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni
sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano
e della regione della Val d’Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
36
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998
Sommario
Art. 1 - Obiettivi e finalità
PARTE PRIMA
Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 3 - Costituzione delle RSU
Art. 4 - Numero dei componenti
Art. 5 - Compiti e funzioni
Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
Art. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico
Art. 8 - Decisioni
Art. 9 - Incompatibilità
Art. 10 - Clausola di salvaguardia
Art. 11 - Norma transitoria
Art. 12 - Adempimenti dell’ARAN
Art. 13 - Norma finale
PARTE SECONDA – Regolamento elettorale
Art. 1 - Modalità per indire le elezioni
Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
Art. 4 - Presentazione delle liste
Art. 5 - Commissione elettorale
Art. 6 - Compiti e funzioni
Art. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico
Art. 8 - Segretezza del voto
Art. 9 - Schede elettorali
Art. 10 - Preferenze
Art. 11 - Modalità della votazione
Art. 12 - Composizione del Seggio elettorale
Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale
Art. 14 - Riconoscimento degli elettori
Art. 15 - Certificazione della votazione
Art. 16 - Operazioni di scrutinio
Art. 17 - Attribuzione dei seggi
Art. 18 - Modalità per indire le elezioni
Art. 19 - Comitato dei Garanti
Art. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Allegati
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
37
ART. 1 - Obiettivi e finalità
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza
sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione
e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione “amministrazioni, aziende ed enti “ usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono
essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l’art.1 sarà sostituita dal termine
“amministrazioni”. Le “sedi o strutture periferiche” delle medesime individuate dai contratti
collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l’art.1
con la dizione “strutture amministrative interessate”. Le “associazioni sindacali ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell’art.47 bis del d.lgs.29/1993” sono indicate come “associazioni
sindacali rappresentative”.
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio
1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e
d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U.
n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione “d.lgs.29/1993” è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come “CCNL quadro del
7 agosto 1998).
PARTE PRIMA
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
ART. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito
al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie
nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità
di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle
stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come
livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l’elezione delle
RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto
e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l’iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente
o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il
30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale
costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste
nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente
nell’intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata,
salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni
di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l’adesione
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
38
da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici,
deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione.
Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono
aderire all’accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione.
Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie
allegheranno la formale adesione al presente accordo all’atto della presentazione della lista,
dandone mera comunicazione per conoscenza all’ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di
avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche
sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi
comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia
Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati
alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti
punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti
il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza
per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino
a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina,
anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero
dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l’adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti
nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse
al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge
300/1970.
ART. 3 - Costituzione delle RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto
con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una
puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
ART. 4 - Numero dei componenti
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un
numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente
lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni,
in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 3000.
ART. 5 - Compiti e funzioni
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denomina-
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
39
te ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle
competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto
possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art.10 del
d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati
dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo
CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali
previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all’art. 44, comma 1, lett.
f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito,
a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi
e permessi stipulato il 7 agosto 1998
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente.
i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario
di lavoro.
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente
con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero
superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di
procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione
al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai
lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.
ART. 8 - Decisioni
1. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni
sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti
collettivi nazionali di comparto.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
40
ART. 9 - Incompatibilità
1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali
o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono
quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi
momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della
RSU.
ART. 10 - Clausola di salvaguardia
1. Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione
della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della
legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di
tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle
stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano
le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano
le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con
tutte le loro prerogative.
ART. 11 - Norma transitoria
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all’insediamento
dei nuovi organismi.
ART.12 - Adempimenti dell’ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l’ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni
dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di
queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere
possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento
della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere
una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi
delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche
della rilevazione di competenza dell’ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il verbale riassuntivo di cui al
comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente
con nota scritta.
ART. 13 - Norma finale
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti
si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
41
PARTE SECONDA
Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU
ART.1 - Modalità per indire le elezioni
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al
presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente,
assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date
per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne
danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell’apposito albo dell’Amministrazione,
cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla
RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono
fissati con l’accordo di cui al comma 1. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è
coincidente con l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali
rappresentative nei termini concordati con l’amministrazione a livello locale. Esse restano
in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche
amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto
al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute
entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera
procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
ART. 3 - Elettorato attivo e passivo
(così come modificato dall’Accordo del 23 luglio 2007, vedi “RSU e PRECARI”)
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti
da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare
i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro
è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito
nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono
altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.
3 I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio)
e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato
attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti
della RSU, il cui numero rimane invariato.
ART. 4 - Presentazione delle liste
1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella allegate dal n.2 al n.9 al CCNL
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
42
quadro di cui all’art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente
accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché
abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali
di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di
lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni
fino a 2.000 dipendenti e dell’1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore
dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative
del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più
organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino
nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione
elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti
compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti
la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del
personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità
delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.
ART. 5 - Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni
sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni
dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all’art. 4, comma 1 presentatrici
di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione
dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli
delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a
tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
ART. 6 - Compiti della commissione elettorale
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine
cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
43
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione
all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione
elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’art. 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
ART. 7 - Scrutatori
1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale,
scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono
l’inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente
il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a
tutti gli effetti al servizio prestato.
ART. 8 - Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
ART. 9 - Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e
la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del
voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da
un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi
segni di individuazione.
ART. 10 - Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso
di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito
spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore
le liste dovranno essere affisse all’entrata del seggio. L’indicazione di più preferenze date
a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato
espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
44
ART. 11 - Modalità della votazione
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Amministrazione
interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno
essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche
per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità
delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
comunicazione nell’albo di cui all’art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8
giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
ART. 12 - Composizione del seggio elettorale
1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione
elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede
d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
ART. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad
una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello
scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto
presso di esso.
ART. 14 - Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale.
In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
ART. 15 - Certificazione della votazione
1. Nell’elenco di cui all’art.13, comma 2, a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore
stesso a conferma della partecipazione al voto.
ART. 16 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni
elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l’accordo
dell’art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio
stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente
al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà
alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto
e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare
in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo
la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale
e l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale
dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 12 - parte I del presente accordo.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
45
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un
delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17 - Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti.
2. Nell’àmbito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti
di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine
all’interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il
quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente
fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18 - Ricorsi alla commissione elettorale
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei
seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da
tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati
ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la
Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame
entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante
delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi
dall’art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART. 19 - Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito
comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell’amministrazione
dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell’ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio
e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all’ARAN a cura della Amministrazione ai
fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all’accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l’accertamento della rappresentatività
nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni
di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non
alle singole sigle che la compongono.
ALLEGATI
(omissis)
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
46
ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE (22 ottobre 1998).
- -5Premesso che in data 7.8.1998 é stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione dei relativo regolamento elettorale;
- -5che con il citato CCNL si è attuato l’art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive
modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza
sindacale unitaria del personale;
- -5considerato che l’art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o
integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- -5che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa
del 26.5.1994;
- -5al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto
alla rappresentanza sindacale,
si conviene
di integrare e modificare l’accordo quadro come di seguito.
1. Numero dei componenti
Il numero dei componenti la RSU, è pari a:
a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.
Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate
e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato
ed articolato nel modo seguente:
- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti
superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati
sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione,
in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 3.000.
2. Calendario delle votazioni
Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio
alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato,
quanto previsto dall’art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
47
COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO QUADRO DEL
7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE (16 ottobre 1998).
Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale;
preso atto che con il citato CCNL si è attuato l’art.47 del decreto legislativo n.29\1993, così come
modificato dall’art.6 del decreto legislativo n.396\1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento
degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
considerato che l’art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di modificare
o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto
alla rappresentanza sindacale
si conviene
di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito:
1. È prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.
2. All’art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:
a) - nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità
Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate
e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato
ed articolato nel modo seguente:
- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.
È confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall’art.4 lett. b) e c) del Contratto Collettivo
Quadro.
3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il
25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3,
parte II del CCNL quadro.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
48
COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI
INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE. (22 ottobre 1998).
Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento degli
organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d. lgs. n.
29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la costituzione
delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni
e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
considerato che l’art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all’Accordo
stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria
affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative,
integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d’intesa
del 12 maggio 1994;
tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;
considerato peraltro che l’Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi
previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all’esigenza
di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto
alla rappresentanza sindacale;
tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL
relativo al quadriennio 1998-2001.
le parti concordano quanto segue
1. Ambiti di costituzione delle RSU
a) Le RSU sono costituite nell’àmbito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria
struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come
sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero
Uffici centrali di livello di Dirigente generale);
b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza
unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi
di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
2. Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini
dell’espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico àmbito territoriale del collegio
elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).
3. Numero dei componenti
a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione
delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:
- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;
- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.
- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.
b) Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200,
sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c)
dell’Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
49
4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.
Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998,
fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dell’Accordo
quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.
5. Norma finale
Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti
superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l’elenco delle sedi
presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno
inviati all’ARAN.
6. Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino,
le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche
organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati
assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti concordano di dichiarare che:
1) nel punto 1 del presente Accordo, per “ sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono
quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi,
come sedi di contrattazione decentrata;
2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa,
le R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6,
anche successivamente, dove si individueranno, in base alle nuova struttura contrattuale, le sedi
di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione
del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte
dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono
sull’opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del
tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
50
COMPARTO AGENZIE FISCALI
E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ELEZIONI DELLE RSU NEI COMPARTI DELLE
AGENZIE FISCALI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (26 settembre
2001).
Il giorno 26 settembre 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l’incontro tra l’Aran e le Confederazioni
sindacali CGIL, CISL; UIL; CISAL; CONFSAL; RDB CUB.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo d’intesa:
ART. 1 - Articolo unico
1. Le parti, preso atto che sino al termine della presente stagione contrattuale 1998-2001 al personale
dei comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – individuati
con il CCNQ del 9 agosto 2000 – si applicano tuttora i CCNL stipulati il 19 febbraio 1999,
21 febbraio e 16 maggio 2001 per il comparto Ministeri, concordano che anche ai fini delle elezioni
delle RSU – indette per il 19-22 novembre 2001 – nei medesimi comparti trovino applicazione
le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri stipulato il 3
novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 15 dicembre 1998, n.292.
COMPARTO DEL PERSONALE
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE (3 novembre 1998).
- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento
degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d.
lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per
la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche
Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
- considerato che l’art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare
all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni
sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente
elencati al successivo comma 5;
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
51
- tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di
assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza
sindacale;
- considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL
relativo al Quadriennio 1998 - 2001,
le parti concordano quanto segue
1. Ambiti di costituzione delle RSU
Le RSU sono costituite, nell’àmbito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate
come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:
a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico
organismo di rappresentanza unitaria del personale;
b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle
sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette
articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di
posto di lavoro;
c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite
negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi,
come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.
2. Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini
dell’espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico àmbito territoriale del collegio
elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)
3. Numero dei componenti
a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di
costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:
- 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti
sino a 50;
- 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti
da 51 a 100;
- 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti
da 101 a 200.
b. Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche
tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative
sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo
e terzo allinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se
essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento
una rappresentanza nell’organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente
alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei
componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.
c. Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei
diritti di elettorato attivo e passivo.
d. Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti
superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c), dell’Accordo
quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU
delle specifiche tipologie professionali.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
52
4. Dipendenti operanti presso sedi estere
I dipendenti di ruolo dell’ICE e dell’ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi
nell’area di applicazione del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano
alle votazioni per la RSU dell’unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente.
A tal fine è costituito apposito seggio presso l’Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede
di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l’esito dello scrutinio stesso
alla Commissione elettorale di riferimento.
5. Inizio e termine delle operazioni elettorali
Le votazioni hanno inizio alle ore 12,00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998,
fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, dell’Accordo
quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.
6. Norma finale
Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) stabiliranno, previo
confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l’elenco delle sedi presso
le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato
all’ARAN.
7. Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti
convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative
derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi
attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti concordemente dichiarano che:
1) nel punto 1 del presente Accordo, per “sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono
quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi
di contrattazione decentrata;
2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa,
le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal
punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base
alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere
nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in
sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto
1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di un riesame
della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale
relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
53
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
54
RSU e PRECARI
Le battaglie che RdB ha condotto, fin dal primo accordo sulle RSU del 1998, a sostegno del diritto
a votare e ad essere votati per tutti i lavoratori precari, hanno dato un primo, parziale, risultato.
Con l’accordo del 23 luglio scorso le controparti hanno dovuto prendere atto che la questione
dei diritti dei lavoratori precari è ormai ineludibile; abbiamo determinato, al tavolo dell’Aran, una
prima apertura che permetterà a una parte dei precari di votare alle RSU ed essere eletti: si tratta dei
contratti a tempo determinato in regime di proroga e stabilizzazione.
Ribadiamo che questo accordo non soddisfa le esigenze di tutti i lavoratori precari – e per questo
non l’abbiamo sottoscritto – escludendo ancora i LSU, CoCoPro, interinali, ecc.
In generale possiamo dire che voteranno coloro che hanno un contratto a tempo determinato
(T.D.), che hanno i requisiti previsti dal comma 519 e che sono ufficialmente inseriti nelle procedure
di stabilizzazione e/o che hanno il contratto prorogato ai sensi di legge.
In particolare:
1. i T.D. dei settori verticali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Parastato, Ricerca, Presidenza del Consiglio
dei Ministri) che hanno i requisiti previsti dal comma 519 della legge finanziaria 2007, ai
quali la legge proroga il contratto automaticamente fino all’avvenuta stabilizzazione. L’eventuale
inserimento nelle procedure di stabilizzazione, in questo caso, è una condizione aggiuntiva
e non indispensabile.
REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 519:
a) I precari in servizio al 1° gennaio 2007, a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, maturati alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
b) I precari in servizio al 1° gennaio 2007 e che conseguono i tre anni di anzianità in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2007.
2. i T.D. dei settori orizzontali (Sanità, Enti Locali, Università), nei quali la proroga non è automatica,
per poter accedere al diritto di voto devono essere stati inclusi nei processi di stabilizzazione
attraverso un atto formale dell’Amministrazione o aver avuto il contratto prorogato
sempre attraverso un atto formale dell’Amministrazione. Tale atto formale non è stato meglio
definito all’Aran; riteniamo che qualsiasi atto formale, anche un accordo tra le parti, è da considerarsi
a norma di legge e pertanto rientra nei casi previsti dall’accordo.
Coloro compresi nelle fattispecie sopra descritte godono anche del diritto all’elettorato
passivo cioè possono essere candidati.
Nella pagina successiva riportiamo il testo dell’Accordo
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
55
IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D’INTEGRAZIONE
DELL’ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL’ACCORDO
COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE
Il giorno 23 luglio 2007, alle ore 13.45, presso la sede dell’A.Ra.N. ha avuto luogo l’incontro tra
l’A.Ra.N e le Confederazioni sindacali. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata
Ipotesi di accordo d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’accordo collettivo quadro per
la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale.
ART. 1
1. L’articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione
delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:
“1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli
provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori
ruolo.
Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare
i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro
è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito
nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono
altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.
3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio)
e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato
attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti
della RSU, il cui numero rimane invariato.”
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
56
Chiarimenti e raccomandazioni dell’ARAN
Nota RdB Pubblico Impiego:
Il seguente documento prodotto dall’Aran comprende e assorbe tutte le Note
che la stessa Agenzia ha prodotto durante questi anni in occasione dello
svolgimento delle elezioni RSU intervenendo, di volta in volta, su fatti e quesiti
che non trovavano risposta dalla lettura degli accordi e del regolamento
che rimangono, tuttavia, la fonte regolamentare principale.
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.)
RINNOVO DELLE RSU. ELEZIONI DEL 19 – 22 NOVEMBRE 2007
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni
e la trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN
Raccomandazioni alle commissioni elettorali.
Roma, 30 luglio 2007 - Prot. 6999
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali
rappresentative, con Protocollo sottoscritto il 28 giugno 2007 (di seguito indicato come Protocollo),
hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del
personale dei comparti che, già elette nel 2004, scadono in novembre 2007 (art. 7 Accordo quadro).
Con il citato Protocollo - in corso di pubblicazione nella G.U. - che contiene l’annuncio delle
elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali,
nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998.
Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni dei
comparti in indirizzo nei giorni 19 - 22 novembre 2007.
Sulla base della concreta esperienza di gestione delle precedenti elezioni, al fine di facilitare le
operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo hanno convenuto sull’opportunità di riassumere,
nel testo che segue, tutte le note inviate in occasione delle passate elezioni, alle quali non si
dovrà più fare riferimento.
La presente nota è, anche, completa di tutta la documentazione necessaria, elencata nel
sommario, della quale si raccomanda l’attenta lettura.
Si chiede, pertanto, alle amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie amministrazioni/
sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni
elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa, informando
che nel sito internet dell’ARAN www.aranagenzia.it, nella Sezione “Relazioni Sindacali” alla
voce “RSU Comparti 2007” è pubblicata tutta la documentazione in formato facilmente scaricabile.
Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie
territoriali.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
57
ELEZIONI DELLE RSU DEL 19 – 22 NOVEMBRE 2007
CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE
SOMMARIO:
A) PROTOCOLLO del 28 giugno 2007
B) CHIARIMENTI
1. Tempistica delle procedure elettorali
2. Sede di elezione della RSU
3. Presentazione delle liste elettorali
4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
5. Elettorato passivo
6. Procedura per la presentazione delle liste
7. Elettorato attivo
8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione
9. Compiti della Commissione elettorale
10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
12. Riparto e attribuzione dei seggi
13. Compiti delle Amministrazioni
14. Comitato dei garanti
15. Insediamento della RSU
C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA
D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN
ALLEGATI (omissis):
1 Protocollo del 28 giugno 2007 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali.
2 Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale.
3 Accordo integrativo del comparto Sanità (16 ottobre 1998).
4 Accordo integrativo del comparto Regioni-Autonomie locali (22 ottobre 1998).
5 Accordo integrativo del comparto Ministeri (3 novembre 1998).
6 Accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici (3 novembre 1998).
7 Fac-simile del verbale finale (in formato stampabile).
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
58
A) PROTOCOLLO DEL 28 GIUGNO 2007
Il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto in data
28 giugno 2007 (allegato n. 1), in corso di pubblicazione nella G.U., contiene l’annuncio delle
elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le votazioni. Copia dell’annuncio
deve essere affissa all’albo di ciascuna amministrazione.
B) CHIARIMENTI
Ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi
di dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi integrativi
di comparto, che conservano la loro validità e la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale
(allegati da n. 2 a n. 6).
1. Tempistica delle procedure elettorali
Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni dei comparti in indirizzo.
Non si deve, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto con il Protocollo le elezioni
sono già state indette e fissata la relativa tempistica, la votazione e lo scrutinio.
Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.
Il primo giorno delle votazioni (19 novembre 2007) è utilizzato per l’insediamento del seggio
elettorale (o dei seggi definiti dalle commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali
sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile,
su decisione della commissione elettorale, per le operazioni di voto.
Pertanto, i giorni 19-20-21, nonché il giorno 22 (sino alle ore 14:00) sono dedicati alle votazioni.
E’ compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio
del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, con eccezione
dell’ultimo giorno (22 novembre) in cui la chiusura è già fissata alle ore 14:00, dandone la necessaria
preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione all’albo dell’amministrazione.
Il giorno 22 novembre 2007- dalle ore 14:00 - è dedicato esclusivamente allo scrutinio.
Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutti le amministrazioni dei comparti in
indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, nella singola amministrazione
non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.
Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione, sono ricondotte alla
scadenza generale di novembre 2007. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso
in cui siano state costituite nel novembre 2004 ovvero che siano state elette o rielette anche
in data successiva nel corso del triennio.
2. Sede di elezione della RSU
Il vigente CCNQ di definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 è
stato stipulato l’11 giugno 2007. In esso sono chiaramente indicate le amministrazioni che sono
comprese nei diversi comparti di contrattazione collettiva.
E’ prevista l’elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:
- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Università
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
59
In tali comparti l’elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente
con il collegio elettorale unico.
Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle amministrazioni dei comparti:
- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
In tali comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno
procedere, entro il giorno 1 ottobre 2007, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove
dovranno essere elette le RSU.
La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente
nell’accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è superata con la collocazione
dei professionisti nell’area dirigenziale.
Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione
ed inviata all’Aran e alle confederazioni firmatarie del Protocollo di cui al punto
A) entro il giorno 8 ottobre 2007.
L’adempimento è importante anche perché permette all’Aran di dotarsi di una corretta e compiuta
“anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta
dei dati.
Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle
sedi RSU, derivanti dalla recente trasformazione e riordino di alcune amministrazioni, dovrà essere
data tempestiva informazione all’Aran, in tempi utili al regolare svolgimento delle procedure
elettorali. Si rammenta che gli accordi integrativi di comparto (allegati da n. 3 a n. 6) individuano
chiaramente l’ambito di costituzione delle RSU.
3. Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare le liste elettorali:
1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e dell’atto costitutivo, alla dichiarazione
di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU
nonché all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e
s.m.i.:
a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nelle tavole allegate all’ipotesi
di CCNQ del 28 giugno 2007 di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio
2006-2007 (leggasi CCNQ nel caso in cui sia stato stipulato);
b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici
del Protocollo di cui alla lettera A) e alle confederazioni firmatarie dell’Accordo
quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative,
le confederazioni devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti
elezioni.
2) devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo
quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
60
all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e
s.m.i., entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007 nel Protocollo di cui al punto A),
tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel
precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente
alle commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.
Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello
statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’Aran, che rilascia un attestato
di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto
della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale delle statuto
e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge
ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in
parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne
la corretta provenienza.
Anche la formale dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere
presentata all’Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo
caso, quanto indicato al precedente capoverso.
L’Aran pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati
rilasciati gli attestati (sezione “Relazioni sindacali” alla voce “Attestati Aran”). Tale elenco non
è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica solamente
quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui sopra, hanno
scelto di farlo attraverso l’attestato Aran, anziché direttamente alle commissioni elettorali.
4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:
1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito
un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2) le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni di più sigle;
3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta “cgil fp e cisl fps” );
4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto
costitutivo;
5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché
le associazioni che non hanno finalità sindacali.
E’ compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione
delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.
5. Elettorato passivo
L’elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
b) ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro
è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito
nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza
dalla carica di eletto nella RSU.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
61
I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l’elettorato
attivo presso l’amministrazione di assegnazione ma conservano l’elettorato passivo
nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato
e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.
Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 3 ottobre 2007 risulti in
servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni
organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell’amministrazione
di provenienza e che quest’ultima sia pubblica e rappresentata dall’Aran. L’eccezione
si giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità
tipica dell’istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola letterale per
cui il personale comandato è escluso dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.
Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato
attivo e passivo nell’amministrazione di provenienza.
Dal diritto a candidarsi (elettorato passivo) sono comunque esclusi:
- i presentatori della lista;
- i membri della commissione elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare
espressamente di non candidarsi);
- gli altri dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti indicati nella lett. b) del presente
paragrafo;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito
l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni,
in quanto conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco
delle esclusioni.
E’ possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente
si candidi in più liste, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto,
entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso
dalla competizione elettorale.
Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura, la mancanza
di essa non costituisce motivo di esclusione. La formale accettazione della candidatura è una decisione
discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista, anche se auspicabile
per la trasparenza della candidatura stessa.
Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione
sindacale nelle cui liste è presentato.
6. Procedura per la presentazione delle liste
L’art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti
necessario per la presentazione della lista.
Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territorialenazionale)
dell’organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa. In
questo caso la delega deve essere allegata alla lista).
Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia
dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
62
Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente
dell’amministrazione sede di elezione della RSU.
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio
dell’amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi
previsti dalla legge. L’eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale
che assegna, in forma scritta, un termine congruo all’organizzazione interessata perché
provveda alla formale regolarizzazione.
Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’amministrazione
interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si
allega fac-simile della dichiarazione dell’amministrazione da apporre sulla lista a corredo della
firma del presentatore della stessa, precisando che l’amministrazione non può, se richiesta,
rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio) ai sensi dell’art. 4, comma 7,
dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:
I presentatori di lista garantiscono sull’autenticità delle firme dei lavoratori.
Le liste possono essere presentate dal 4 ottobre 2007 al 23 ottobre 2007, ultimo giorno utile.
La commissione elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’amministrazione, l’orario
di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza, orario che coincide
con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’amministrazione sia
chiusa nella giornata del 23 ottobre 2007 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione
elettorale non possa operare (es. festività locale), l’ultimo giorno per la presentazione delle
liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’amministrazione
che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e poi
direttamente alla commissione elettorale non appena insediata. La lista può anche essere inviata per
posta, ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della
stessa. Fa testo il protocollo della commissione elettorale o dell’amministrazione.
AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ _________________
in qualità di ________________________________________________________________ ______________________
attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) ___________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il __________________________________________
identificato/a con documento _________________________________________ n. _____________________
(indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente)
rilasciato da ________________________________________ il __________________________________________
HA APPOSTO LA FIRMA IN MIA PRESENZA.
Luogo e Data ________________________________________________________________ ____________________
Timbro Amministrazione Firma
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
63
Per individuare l’ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo
della commissione elettorale o dell’amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente,
l’ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.
Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione
esatta. E’ esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non
corrispondenti alla denominazione statutaria.
E’ interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata
correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.
Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione
sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista
e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
L’ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della commissione elettorale e l’amministrazione
non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti
la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti
il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di
3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti.
Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per
eccesso o per difetto).
Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’amministrazione
deve darne immediata comunicazione all’Aran.
7. Elettorato attivo
Hanno diritto all’elettorato attivo (diritto di voto):
a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l’amministrazione,
indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione
stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche
di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell’amministrazione di provenienza,
b) i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è,
anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle
procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato
attivo e passivo nell’amministrazione di provenienza.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti indicati nella lett. b) del presente
paragrafo, nonchè quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato
conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran (es. dipendenti
a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali,
etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque “atipico”.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
64
I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali
(3 ottobre 2007) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui alle lett. a) e b), hanno
diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il
calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.
Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E’ compito della commissione
elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso
le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su
più comuni).
8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione
I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali
che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato
o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l’amministrazione in cui si vota.
In presenza di ubicazioni diverse nella amministrazione sede unica di RSU, il componente
della commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata,
purché sia dipendente dell’amministrazione interessata.
Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura
(ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc.) il componente della commissione
elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio
elettorale della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.
Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti anche
assunti a tempo determinato.
L’amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti
della commissione elettorale.
I componenti della commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati
allo scopo nelle liste presentate tra l’insediamento e la costituzione formale della commissione
stessa.
Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la commissione elettorale
deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno
tre designazioni, sarà cura dell’amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali
che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento
dei tre componenti necessari per l’insediamento. Nelle amministrazioni con un numero
di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.
Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i
sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.
Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente dell’amministrazione
in cui si vota può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si
estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica
lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia
nominato il componente.
La commissione elettorale deve essere insediata entro il 15 ottobre 2007 e formalmente costituita
entro il 18 ottobre 2007. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza
che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell’Amministrazione,
non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni
con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 15 ottobre,
salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
65
Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell’insediamento, le designazioni
dei componenti sono presentate all’ufficio dell’amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il
compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale
ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.
Con l’avvenuto insediamento della commissione elettorale le liste e tutti gli atti sono consegnati
direttamente a quest’ultima.
Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l’insediamento e la costituzione
della commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche
in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 23
ottobre 2007, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della commissione
elettorale. L’amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi
delle condizioni di insediamento e costituzione della commissione elettorale. Se alla data
del 23 ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l’amministrazione
dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni
per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all’Aran.
Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della
contrattazione integrativa.
Il mancato insediamento e costituzione della commissione elettorale nei termini previsti dal calendario
non inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l’ultimo
giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle amministrazioni
a negare lo svolgimento delle elezioni nell’ipotesi in cui la costituzione della commissione elettorale
avvenga solo l’ultimo giorno (23ottobre 2007).
Tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali
l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del
lavoro.
I rapporti tra le amministrazioni e i componenti delle commissioni elettorali sono disciplinati,
in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28
ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un
adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere
necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle
Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli
adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.
9. Compiti della Commissione elettorale
Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi nel
corso delle procedure elettorali. E’ compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non
regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e
di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell’ordinamento.
Di seguito sono indicati gli adempimenti della commissione elettorale.
1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell’amministrazione,
previo accordo con il dirigente preposto, definisce l’orario di apertura e chiusura
giornaliera dei seggi, fermo rimanendo l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione
già fissato alle ore 14:00, avvertendo con pubblicità nell’albo dell’amministrazione tutti i dipendenti
elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, non può modificare le date di votazione
e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere
tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale ma, contestualmente, non gra-
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
66
vare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad
esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il
proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino alle ore 14:00 del giorno 22 novembre, data e
ora fissate per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale
elettorale.
2) Acquisisce dall’amministrazione l’elenco generale degli elettori.
3) Riceve le liste elettorali.
4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l’ammissibilità.
5) Esamina i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente
alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite
nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente
decidere sull’ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all’individuazione delle tipologie
degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. autocertificazione,
candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l’Aran, intervenire e assumere
orientamenti al proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione
consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo
per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli
relativi a liste presentate con denominazioni – per le organizzazioni sindacali rappresentative
– non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all’ipotesi di
CCNQ del 28 giugno 2007 e – per quelle non rappresentative – rispetto ai propri statuti.
Anche in questi casi deve essere assegnato, con le medesime modalità di cui sopra, un termine
per la regolarizzazione. Le decisioni della commissione elettorale sulle controversie
instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con
tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti
gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.
Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione
all’apposito albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni
e comunque dal giorno 12 novembre 2007.
6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell’amministrazione preposto o persona da lui delegata,
i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori, in modo
tale da garantire a tutti l’esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e
il personale in missione. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero
dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare
eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la
contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica
la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori
mediante affissione all’albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per
le votazioni.
7) Predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con
scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati
l’ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento
elettorale.
8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
9) Predispone l’elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
10)Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da di-
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
67
pendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata
una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
11)Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all’apertura
delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel
collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve
procedere allo scrutinio.
12)Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.
13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle
operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate
tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti
della commissione elettorale.
Nel compilare il verbale finale, la commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente
la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista
presentata e indicata nella scheda elettorale.
10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
Non è consentito l’utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all’Accordo quadro del 7
agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si sottolineano le seguenti avvertenze, tenendo
conto che il verbale è organizzato in cinque parti che devono essere tutte scrupolosamente
compilate:
1 la prima parte riguarda i dati identificativi dell’amministrazione, il comparto di appartenenza
e la data delle elezioni;
2 la seconda parte riguarda i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati
dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale
di validità delle elezioni (quorum).
Sotto la voce “collegio”, è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure
professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni
in oggetto.
Con il termine “collegio” si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono
in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi “staccati”
i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i
due termini coincidono;
3 la terza parte riguarda i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche,
schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
4 la quarta parte riguarda nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il
numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi assegnati a ciascuna lista;
Il fac-simile del verbale finale, allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente
nota in formato stampabile (allegato n. 7), non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere
omissioni o cancellazioni da parte delle commissioni elettorali perché collegato all’accertamento
della rappresentatività.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
68
5 l’ultima parte del verbale è costituita dallo spazio per la firma da parte della commissione elettorale,
nelle persone del presidente e dei componenti.
La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la
esattezza e la congruità dei dati quali:
- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto
al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede
valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse
le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati
i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati
della lista stessa);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista (non devono essere scritti i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli
delle liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l’indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione stessa.
La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni
sindacali che hanno presentato le liste, curando l’affissione per 5 giorni all’albo dell’amministrazione
dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati
ricorsi da parte degli interessati, l’assegnazione dei seggi è confermata e la commissione
elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati
sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l’esito
nel verbale finale.
Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato
gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla commissione
elettorale all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste entro 48
ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.
All’amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme,
anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata dal presidente e da
tutti i componenti della commissione elettorale, per il successivo inoltro all’Aran.
Si sottolinea l’importanza che riveste l’invio all’Aran anche di copia della scheda predisposta
per le votazioni in quanto dalla stessa sono, senza alcun dubbio, rilevabili le esatte denominazioni
delle liste presentate e votate dai lavoratori.
L’invio all’Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell’amministrazione ed inderogabilmente
entro i 5 giorni successivi alla consegna.
E’ compito della commissione elettorale verificare che l’Amministrazione vi abbia provveduto
nei tempi previsti. La trasmissione del verbale all’Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le
modalità indicate al punto E) della presente nota.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto
il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi
sono conservati dalla RSU e dall’Amministrazione.
Come previsto dall’art. 16, comma terzo, dell’Accordo del 7 agosto 1998 – parte II Regolamento
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
69
elettorale - il plico (esclusi i verbali) dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi
tra commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno
tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione
elettorale e di un delegato dell’amministrazione (comma quarto del medesimo articolo).
Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito
Comitato dei garanti.
11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero
dei votanti.
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto
(elettorato attivo).
La commissione elettorale autorizza l’apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari
seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento
del quorum nel collegio elettorale.
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle
operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. In questo caso non è ammessa
la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura
è attivabile nei successivi 90 giorni.
12. Riparto e attribuzione dei seggi
Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto
1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto
a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni
sindacali.
Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un
numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell’Amministrazione,
secondo la seguente TABELLA:
Nei comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di coma)
tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201
a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001
dipendenti in poi.
Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:
1) definizione del quorum
2) ripartizione dei seggi alle liste
3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti
Esempio: nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti,
il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1];
nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum
è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
70
parto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella
sovrastante.
Diversamente, nei comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali,
Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti
della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.
Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento
all’accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 28 giugno 2007).
Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: “le RSU sono costituite
mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti”,
è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione
ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).
A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi
ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.
In sintesi:
1 il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto
1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
2 il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno
espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
3 i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto
(sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine
si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai
candidati della stessa.
Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 124 aventi diritto al e si siano recati a votare
n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il
numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM
LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E
QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
71
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui
all’esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei
voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare
gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l’ordine interno della lista. Si rammenta che si
può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti.
Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della
stessa lista.
Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117
voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666= 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666= 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666= 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666= 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117
Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum
e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire,
il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.
Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117
voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.
Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum
e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire,
il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.
Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un
numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
72
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti
alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti
alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione
elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la
parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche
l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una
lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione
del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione,
le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non
sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in
questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione.
Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali,
che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente
compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.
13. Compiti delle amministrazioni
L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle elezioni,
informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più
idonei, dell’importanza delle stesse, e facilitando l’affluenza alle urne mediante una adeguata
organizzazione del lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto
logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente,
con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare
nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito
avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della commissione
e sui relativi adempimenti elettorali.
L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della commissione elettorale che deve individuare
i possibili seggi, sin dal 4 ottobre 2007, giorno successivo all’inizio delle procedure elettorali, deve
consegnare alle organizzazioni sindacali, che ne fanno richiesta, l’elenco alfabetico generale degli
aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch’essi
in ordine alfabetico articolati in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU,
ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente
consegnati – non appena insediata – alla commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).
Deve altresì concordare gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata,
con la commissione elettorale, e fornire la propria collaborazione curando tempestivamente
tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell’elenco degli
elettori, la messa a disposizione di:
- locale per la commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne, ...);
- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione
(casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi
con l’UTG).
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
73
L’amministrazione ha l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento
dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.
Al proposito si evidenzia che i componenti delle commissioni elettorali, gli scrutatori e presidenti
di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio (cfr. § 8).
L’amministrazione deve trasmettere all’Aran il verbale riassuntivo, nonché copia della
scheda predisposta per le votazioni, entro 5 giorni dalla loro consegna da parte della commissione
elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l’invio indicate al punto E)
della presente nota.
14. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all’apposito
Comitato dei garanti previsto dall’art. 19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).
Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno nominato dall’amministrazione in cui si
è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo
delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.
In ordine al componente sindacale la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate
al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste
elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di
cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito
evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali
devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente
ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui
una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato
dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni
interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla commissione elettorale interessi
tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una
o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è
composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU
di cui trattasi.
Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si fa presente che il disposto del secondo
comma dell’art. 19 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato
dei garanti partecipi un rappresentante dell’Aran.
Le amministrazioni devono designare, sin dall’insediamento della commissione elettorale, il
funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione
elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua costituzione.
Circa la natura dell’attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata
possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento
consensuale delle controversie.
Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all’Accordo quadro del 7 agosto
1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti
gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni
caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.
L’Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.
Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l’esame dei ricorsi in attesa di risposta
a quesiti posti all’Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell’Accordo
quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare
le regole generali sull’interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l’estensione analogica
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
74
di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella
normativa contrattuale.
Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro.
Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo
decisione cautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente avere luogo.
15. Insediamento della RSU
La commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all’albo
dell’Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48
ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma
della proclamazione degli eletti. L’insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione
degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’amministrazione o da
parte delle organizzazioni sindacali (cfr. § 9). Dalla proclamazione degli eletti la RSU può, quindi,
legittimamente operare.
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice del lavoro, nelle more del pronunciamento,
la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri
con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA
Con la consegna di copia della presente nota alle commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni
sindacali presentatrici di lista, l’Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale,
si augura di raggiungere l’obiettivo della massima regolarità delle elezioni e che la documentazione
che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo
agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di
rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento della rappresentatività. Allo scopo
si formulano le seguenti raccomandazioni:
a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all’Accordo quadro del 7
agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile di variazioni
b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni
c) la commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura
che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale
d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti
alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.
Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l’esattezza
di tale adempimento, a norma dell’art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni
dovranno essere effettuate ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento elettorale che
prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell’arco dei cinque giorni
di affissione dei risultati (vedi lett. B § 9);
e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a
quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, l’Aran non potrà
procedere ad alcuna correzione d’ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente
imprecisi;
f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all’Aran dovranno es-
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
75
sere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dall’apposito Comitato paritetico
previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito, in via generale per tutti i
comparti, dal citato Comitato paritetico, da ultimo nella seduta del 18 ottobre 2005, stabilisce,
anche, che le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell’attribuzione dei voti
per la rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:
- mediante l’invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta
dalla commissione elettorale;
- ove la commissione elettorale non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma
di legge dall’Amministrazione attestante la denominazione della lista originaria presentata
dal sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima
Amministrazione. La certificazione dovrà essere corredata della scheda elettorale.
Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione
dell’errore materiale venga effettuata dal solo presidente della commissione elettorale.
Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali
delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la
mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento
elettorale di cui all’Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe
impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti
nelle sedi di lavoro dove si è verificato l’errore.
Si evidenzia nuovamente, infine, che ai sensi dell’art. 6, parte II dell’Accordo del 7 agosto
1998, la commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle
operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla amministrazione, la quale
deve debitamente conservarli (cfr. §10).
D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
L’Aran ha il compito di fornire alle amministrazioni la propria assistenza sui contratti stipulati
e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio
sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l’Aran
risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente
nuove e non già trattate nella presente nota.
In ogni caso, l’Aran non risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie
di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.
L’Aran non darà riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti
posti sia dalle commissioni elettorali che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni
sindacali che ne hanno designato i componenti, che da singoli dipendenti.
Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall’Aran,
e contrastante con le norme contenute nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, negli
Accordi integrativi di comparto e con la presente nota di chiarimenti, non dovrà essere presa
in considerazione.
E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN
Si significa, innanzitutto, la necessità e l’importanza di una piena collaborazione da parte delle
amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tem-
RdB Pubblico Impiego - RSU 2007 istruzioni per l’uso
76
pestività nell’invio dei verbali elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con
i dati associativi relativi al 31 dicembre 2006 e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà
essere portata a termine dall’Aran entro i tempi utili per poter consentire all’Agenzia stessa, previa
certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall’art. 43 del D.Lgs.
165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative
nazionali per il biennio economico 2008-2009, che decorre dall’1 gennaio 2008.
Non sfugge, pertanto, per l’esiguità dei tempi a disposizione, l’importanza della collaborazione
di codeste amministrazioni nell’invio tempestivo dei verbali elettorali (corredati dalla copia
della scheda elettorale) che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti
indicazioni:
a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato
all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di variazioni
da parte delle commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr.
§ 10 e lettera C).
b) La commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, il
verbale finale in originale o copia conforme all’ amministrazione per il suo successivo inoltro
all’Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti
della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto.
c) L’invio all’Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell’amministrazione entro i 5 giorni
successivi alla consegna (cfr. § 10 e 13).
d) L’Aran non prenderà in considerazione invii che abbiano diversa provenienza, anche se da parte
dalle Commissioni elettorali.
e) La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta
di ritorno (RRR) all’indirizzo:
ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA
Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio
che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran non ne terrà conto, considerandolo
come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.
f) La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente o dal responsabile
del servizio preposto su carta intestata dell’amministrazione, per individuarne con
certezza il mittente, contenente l’indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali
per cinque giorni e la eventuale pendenza di ricorsi alla commissione elettorale.
Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione,
e sarà cura dell’amministrazione comunicare, con nota successiva, l’esito degli stessi.
Il verbale elettorale dovrà essere nuovamente inviato nel solo caso in cui, per effetto dell’esito
dei ricorsi, siano intervenute modifiche. In quest’ultimo caso l’amministrazione deve inviare il
nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da parte della commissione elettorale.
g) Il verbale elettorale che l’amministrazione trasmette all’Aran deve essere la copia originale
consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia autenticata dello
stesso) o una copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto l’originale. L’amministrazione
avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti
i componenti della commissione elettorale.
h) Al verbale elettorale deve essere allegata la copia della scheda predisposta e utilizzata per il
voto, siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale. Dalla scheda
elettorale sono chiaramente individuabili le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici
di lista votate dai lavoratori.
Si raccomanda a tutte le amministrazioni di dare tempestiva comunicazione all’Aran nel caso
in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la
rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.
Dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione.
Si confida, pertanto, nella più ampia collaborazione, ribadendo che la raccolta dei dati elettorali
deve essere effettuata in tempi utili all’accertamento della rappresentatività per il biennio
2008-2009, che decorre dall’1 gennaio 2008.